Archivio mensile:settembre 2015

MA QUALE RIPRESA? NELL’EURO NON C’E’ POSSIBILITA’ DI RIPRESA.

CDamBwzWYAAzBa2 CN_JgoXWoAAx0Sy

L’eurozona è il cimitero degli Stati e dei popoli europei: di quello italiano senza dubbio. Non solo il cimitero economico, ma anche quello sociale e politico. Lo dico perché l’affermazione del profitto a scopo di solo profitto, demolisce le Costituzioni del lavoro e gli Stati sociali. Da qui, a sprofondare in un nuovo e più triste Medio Evo, il passo sarà breve. Potranno i nostri popoli non essere più votati alla democrazia? La facilità con la quale ci sono stati serviti: serviti più che imposti, un capo dello Stato per 14 anni (Mussolini ne fece 20), tre governi fantoccio di non eletti e la demolizione progressiva della Costituzione non ha incontrato palesi ed efficaci resistenze, da chicchessia. I cavalli di Troia sono stai “L’Europa lo vuole” e “C’è la crisi”. Ma quale crisi? Questa è una recessione sotto tutti punti di vista, con un obbiettivo chiaro: ridurre i costi del lavoro, la durata della vita media, la cultura e la coesione del popolo. I lavoratori devono costare poco; il welfare è un costo e va a scapito dei profitti; gli anziani non lavorano più e non devono essere curati. Tutto si sta avverando, mentre il governo sparge cortine fumogene di falsità, propagandando con i media servili tutto e il contrario di tutto. Ne sono un esempio il martellamento mediatico dei farisei di Bruxelles, del Governo Renzi e del Partito Democratico, ben supportati dalla stampa e dalle TV di regime. Ormai quotidianamente, sentiamo dire: C’E’ LA RIPRESA! Se da un lato è certamente innegabile che per il 2015 il PIL crescerà di un misero zero virgola, dall’altro è sicuramente imbarazzante parlare di Italia che riparte o che addirittura accelera! Con la disoccupazione più che raddoppiata rispetto al 2007 (dal 6,5% al 13,7%), se restassimo nell’euro, per poter tornare ai livelli pre-crisi, ci vorrebbero almeno VENT’ANNI! Vi invito a leggere queste poche righe di Giuseppe Palma.

euro_poverta-640x352-300x165

MA QUALE RIPRESA?! ECCO LA VERITA’.

Il martellamento mediatico del Governo Renzi e del Partito Democratico, ben supportati dalla stampa e dalle TV di regime, è ormai un evento quotidiano: C’E’ LA RIPRESA!

Se da un lato è certamente innegabile che per il 2015 il PIL crescerà di un misero zero virgola, dall’altro è sicuramente imbarazzante parlare di Italia che riparte o che addirittura accelera!

MA VEDIAMO I DATI:

Nel 2007, cioè prima della crisi, il tasso di disoccupazione era al 6,5% mentre il PIL, negli ultimi sei anni (2002-2007), aveva registrato – in media – un incremento dell’1,37% (Fonte: Database AMECO-Commissione Europea).

Oggi, dopo 7 anni di falcidiante crisi economica, la disoccupazione è balzata al 13,7% (dato relativo all’anno 2014), mentre il PIL ha registrato una perdita – dal 2008 al 2014 – di ben 9,8 punti percentuali (Fonte: Database AMECO-Commissione Europea). Un vero e proprio massacro!

Per poter parlare di ripresa economica (quella reale) bisognerà quindi attendere di recuperare interamente quanto perso negli ultimi sette anni (2008-2014) in termini percentuali di Prodotto Interno Lordo, ossia quasi 10 punti! Ammesso – per assurdo – che l’Italia registri una crescita media del PIL di 2 punti percentuali annui a partire da quest’anno e per i prossimi 5 anni, dovremo attendere almeno il 2020 (ed è una previsione davvero ottimistica!). Tuttavia, sia nel 2015 che nel 2016 – secondo le stime dello stesso Governo italiano – cresceremo ben sotto il 2% annuo, quindi – a bocce ferme – ci vorranno sicuramente più di 5 anni (salvo sorprese) prima di recuperare la ricchezza perduta durante la crisi! Solo allora sarà dunque possibile parlare di vera ripresa economica, quanto meno in termini di Prodotto Interno Lordo!

Ma il dato che maggiormente preoccupa è quello della DISOCCUPAZIONE. Vorrei infatti ricordare che, secondo i dati diffusi sempre da Database AMECO-Commissione Europea, in sette anni di crisi il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato (dal 6,5% del 2007 al 13,7% del 2014). Ciò detto, per poter tornare ai livelli pre-crisi ci vorranno almeno VENT’ANNI! E a dirlo non sono io di Scenarieconomici.it, bensì il Fondo Monetario Internazionale (http://www.corriere.it/economia/15_luglio_27/fmi-venti-anni-all-italia-tornare-livelli-occupazione-pre-crisi-4f2be916-346a-11e5-b933-63839669b549.shtml).

Se poi dovessimo, per i prossimi vent’anni, restare ancora in questa unione monetaria, la ripresa sarà davvero un miraggio! L’€uro è stato costruito per tutelare il capitale internazionale a scapito del lavoro (salari, qualità occupazionale e garanzie contrattuali/di legge) e dei “principi inderogabili” della Costituzione primigenia, quindi è del tutto legittimo sostenere che sarà quantomeno improbabile – in termini di occupazione – tornare ai livelli del 2007, quando la situazione non era comunque tra le più rosee!

italiano-in-vacanza-300x242

Illudere un intero popolo che c’è la ripresa e che l’Italia riparte (o addirittura accelera) è da inguaribili bugiardi seriali, più che da imbecilli!

La verità è sotto gli occhi di tutti: non la vede solo chi non la vuole vedere! Tutto il resto è pura propaganda di regime!

Giuseppe PALMA

SALA AL-MASKHOUT, BOSS DEGLI SCAFISTI, È STATO ELIMINATO DALLA TASK FORCE 45 ITALIANA?

TaskForce45operatori taskforce45.1 (2) mFpxzZvJODHU12ZfBmx4P7w

Negare, negare, negare, questa è stata la politica italiana degli ultimi 25 anni con qualsiasi governo o colore. Forze Speciali Italiane, nella fattispecie una unità denominata Task Force 45, ex-supersegreta – adesso ci stanno facendo una fiction su Canale 5 – sono state spedite in Afghanistan già nel lontano 2001 per compiere azioni di guerra coperte, tenendo ovviamente all’oscuro il nostro Parlamento – un bene, visto il livello del medesimo – per altri 2 anni. Anni ruggenti, nei quali i nostri Incursori eliminarono e catturarono moltissimi capi Talebani. Questa unità ex-fantasma è composta da circa 200 uomini provenienti dal 9° Rg.to d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, dal Gruppo Operativo Incursori del Com.Sub.In della Marina, dal 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica e dal Gruppo Intervento Speciale dei Carabinieri. Tutto personale con un livello estremo di addestramento e capace di operare nelle condizioni più delicate e difficili.

Ufficialmente la missione in Afghanistan fu votata nel 2003, quando i nostri uomini erano già sul campo da due anni. Ma questa è solo la punta del diamante, un distaccamento del Nono – come viene chiamato il Col Moschin – sta infatti operando in questo momento contro ISIS nel Kurdistan irakeno, e anche in tempi meno recenti  furono eseguite operazioni oltremare dalle nostre Forze Speciali, in gran segreto e senza nessuna autorizzazione parlamentare, come l’eliminazione e l’affondamento di centinaia di imbarcazione in Albania tra il ’91 e il ’92. In quel frangente il Comsubin eliminò fisicamente oltre 18 capi mafia albanesi che organizzavano il traffico di esseri umani. Altre operazioni sono avvenute in Somalia, in Iraq, in Etiopia, nello Yemen e nel Sudan con la creazione anche di una base operativa a Gibuti.

In Libia ci siamo da sempre, tutti i pozzi  e le strutture dell’Eni sono difesi dai servizi con l’ausilio di contractor Italiani, inoltre in Libia la nostra intelligence è la numero uno, nettamente superiore per radicamento sul territorio e capacità operativa anche alla Cia e agli altri servizi occidentali e non. In poche parole in Libia non simuove una foglia che Forte Braschi (la nostra Langley) non sappia, ma è normale, è il nostro cortile di casa.

Gentiloni e la Pinotti negano, ma potrebbero mai ammettere che sia vero?

Ufficialmente la missione in Afghanistan fu votata nel 2003, quando i nostri uomini erano già sul campo da due anni. Ma questa è solo la punta del diamante, un distaccamento del Nono – come viene chiamato il Col Moschin – sta infatti operando in questo momento contro ISIS nel Kurdistan irakeno, e anche in tempi meno recenti  furono eseguite operazioni oltremare dalle nostre Forze Speciali, in gran segreto e senza nessuna autorizzazione parlamentare, come l’eliminazione e l’affondamento di centinaia di imbarcazione in Albania tra il ’91 e il ’92. In quel frangente il Comsubin eliminò fisicamente oltre 18 capi mafia albanesi che organizzavano il traffico di esseri umani. Altre operazioni sono avvenute in Somalia, in Iraq, in Etiopia, nello Yemen e nel Sudan con la creazione anche di una base operativa a Gibuti.

In Libia ci siamo da sempre, tutti i pozzi  e le strutture dell’Eni sono difesi dai servizi con l’ausilio di contractor Italiani, inoltre in Libia la nostra intelligence è la numero uno, nettamente superiore per radicamento sul territorio e capacità operativa anche alla Cia e agli altri servizi occidentali e non. In poche parole in Libia non simuove una foglia che Forte Braschi (la nostra Langley) non sappia, ma è normale, è il nostro cortile di casa.

Gentiloni e la Pinotti negano, ma potrebbero mai ammettere che sia vero?

L’AZIENDA DI RENZI SENIOR CHE ARRUOLAVA CLANDESTINI

Come si fa leggere queste notizie e a non ricevere nemmeno una smentita?

renzipadre5

Al centro di tutto c’è una srl, la Arturo, che Tiziano Renzi fonda nel 2003 restandone socio al 90 per cento, con il restante 10 per cento delle quote in mano alla sorella, Tiziana. La società apre una sede a Genova, dove deve occuparsi della distribuzione del Secolo XIX , in subappalto proprio dalla Chil, altra società di famiglia dei Renzi fino al 2010, al centro dell’inchiesta genovese. E a inizio 2007 la Arturo assume, come strilloni, un gruppo di stranieri. Tutto bene, tutto in regola? Mica tanto. Gli extracomunitari devono lavorare da mezzanotte alle sei del mattino, tutti i giorni, per 28 euro al giorno. E senza rimborsi spese per l’uso del mezzo proprio.Così la notte del 12 aprile del 2007 molti dei dipendenti della Arturo mettono in scena una protesta, bloccando l’attività e chiedendo di essere «messi in regola». Qualcuno, però, chiama le forze dell’ordine. Che arrivano per sedare una lite, ma in realtà scoprono che «tra gli scioperanti, tutti stranieri, vi erano alcuni non in regola con il permesso di soggiorno». I guai, però, non li passa Renzi. Che, appena un mese prima, con fortunato tempismo, ha lasciato la carica di amministratore unico a un suo vecchio conoscente, il fotografo e regista Pier Giovanni Spiteri. Che per il suo ruolo si becca la denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli stranieri irregolari, invece, finiscono in questura per l’identificazione. A verbale resta l’elenco dei loro nomi.Tra gli «strilloni» dell’azienda di Renzi Senior c’era anche il nigeriano Talatu Akhadelor, che un anno più tardi ammazzò la compagna colpendola con un tagliere e poi soffocandola. E nell’elenco di dipendenti «clandestini» stilato quella notte spicca anche il nome di Saturday Osawe, che ha poi cambiato mestiere finendo condannato, nel 2010, per riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Un terzo nome di quella lista è finito anni dopo sui giornali, ma per un altra storia. Si tratta di Evans Omoigui, che nel 2013, dopo aver vinto la causa di lavoro con la Arturo, non essendo stato saldato dall’azienda – che nel frattempo era stata cancellata – si era arrampicato su una gru minacciando di uccidersi.A rileggere la sua storia, si scopre tra l’altro che proprio all’indomani della protesta, finita con l’arrivo della polizia e con la denuncia della società per aver assunto clandestini, l’uomo, insieme ad altri colleghi, era stato licenziato de facto , trovando i cancelli della Arturo chiusi. Nelle deposizioni di fronte al giudice, sia Evans che altri colleghi sostengono che la polizia era stata chiamata «dai responsabili» dell’azienda, dopo che i lavoranti avevano chiesto un aumento. Ed Evans durante il processo ha spiegato al giudice di aver chiesto lumi al suo supervisore, Adeniji Taoreed, che gli avrebbe risposto così: «Mi disse che non poteva più farmi lavorare. E che per chiarimenti dovevo rivolgermi al signor Tiziano Renzi, di Firenze».Fonte: Qui

Fonte: PioveGovernoLadro

AVVOCATO GRATIS PER I CLANDESTINI

SUCCEDE QUANDO UN ORDINAMENTO GIURIDICO E’ COSTRUITO SULLA BASE DELLA MORALE E DELLA SOCIETA’ DI UNA NAZIONE E SI TROVA AD ESSERE APPLICATO A SITUAZIONI IMPREVISTE O AD ESSA ESTRANEE COME L’INVASIONE IN ATTO. IERI ABBIAMO ESAMINATO LA LEGITTIMA DIFESA, OGGI IL GRATUITO PATROCINIO, PENSATO PER I CITTADINI ITALIANI INDIGENTI, TOCCA AI MIGRANTI CUI LA COMMISSIONE TERRITORIALE NEGA L’ASILO, L’ITALIA PAGA LE SPESE LEGALI. PER LE DOMANDE DEL 2014 SPENDEREMO 25 MILIONI AL MESE. COSTI DESTINATI A CRESCERE OGNI ANNO.

1442930497069.jpg--milano__il_giudice_fa_la_pipi_ma_resta_chiuso_in_bagno__arrivavano_i_carabinieri_e_lo_verbalizzano_ migranti-bufale-polemiche-234-body-image-1438073766
Non tutti i migranti che entrano in Italia sono profughi. Anzi. Le statistiche parlano chiaro: il 50% non ha alcun diritto ad avere accoglienza. A molti di loro, infatti, la Commissione che ne valuta la richiesta d’asilo riserva un netto diniego.
Tuttavia, la legge italiana permette di far ricorso in Tribunale entro 30 giorni, facendo così schizzare in alto i costi dell’accoglienza.Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese, qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato. L’assistenza gratuita dell’avvocato. Nel gergo comune, tale assistenza è impropriamente detta “gratuito patrocinio”, con riferimento a un precedente istituto dell’ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori, disciplinato dall’art. 1 del RD 30.12.1923 n. 3282”.
Il Patrocinio a spese dello Stato è istituto diverso: gli avvocati sono retribuiti – sia pure in termini ristretti – e l’incarico, non obbligatorio, rientra nello schema della libera professione. E’ previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, quindi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi. Possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato:
· tutti i cittadini italiani;
– · gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
– · gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
– · gli stranieri con regolare permesso di soggiorno;
– · chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Come dire, che può chiederlo la totalità dei clandestini … già trasportati gratuitamente dalle nostre navi da guerra. Premesse queste sommarie, ma doverose note giuridiche, torniamo al nostro argomento.
Abbiamo compreso già che, ai 35 euro al giorno, agli hotel, sigarette, telefono, etc., si aggiungono le spese per i processi e – soprattutto – l’avvocato gratis. Che gli pagate Voi.
Dei 170mila sbarcati sulle coste della Sicilia nel 2014, secondo i dati del ministero dell’Interno, 67.128 sono ospitati nelle varie strutture di accoglienza. Sono ovviamente tutte persone che hanno fatto domanda di asilo. Lo scorso anno le Commissioni Territoriali sono riuscite a vagliarne solo 36mila. E nel 37% dei casi sono state rigettate.
Quali costi producono i ricorsi in Tribunale? Enormi. E vanno tutti a finire sulle spalle del popolo idiota: gli italiani. Nonostante la legge obblighi formalmente i giudici ad emettere sentenza entro 3 mesi, i processi durano a lungo. Se la decisione del magistrato non piace, poi, si può ricorrere in Appello e anche in Cassazione.
Nel frattempo l’Italia paga agli immigrati sia l’avvocato che il vitto e l’alloggio. E’ il cosiddetto “patrocinio a spese dello Stato”. Stimarne i costi non è semplice. Ma il conto finale è una follia. Quando nei prossimi anni si accumuleranno i ricorsi degli immigrati approdati tra il 2014 e il 2015, dovremo sborsare almeno 600 milioni di euro. Sono stime al ribasso che non tengono conto degli sbarchi negli anni a venire.
A decidere la parcella sui processi di immigrazione è il giudice di volta in volta. Alcuni Tribunali però hanno emesso delle linee guida per il patrocinio a spese dello Stato. Il Palazzo di giustizia di Milano, per esempio, prevede una spesa per l’erario di 900 euro per il primo grado. Per l’appello, secondo le testimonianze che abbiamo raccolto da alcuni avvocati e tenendo presente i tabellari emessi dal ministero della Giustizia, si può stimare una spesa tra gli 800 e i 1.200 euro. Per la Cassazione, nel caso ci si arrivi, i costi lievitano un po’. Gli avvocati cassazionisti potrebbero richiedere fino a 3.018 euro, anche se difficilmente gli verranno accordati. Ecco dunque che la spesa complessiva si aggira intorno ai 2.000 euro/3.000 euro per ogni ricorso.
Tutti coloro che ottengono esito negativo della Commissione si presentano davanti al giudice. A confermarlo informalmente sono alcune Prefetture. Così i 18.000 dinieghi del 2014 produrranno una spesa per il patrocinio gratuito che si aggira tra i 36 e i 54 milioni di euro.
In più, bisogna considerare anche i costi dell’accoglienza: i 35 euro a migrante escono dalle casse del governo anche in attesa delle dicisioni dei magistrati. Le indicazioni di Alfano alle prefetture, infatti, sono di far rimanere gli immigrati nei centri di accoglienza fino alla conclusione dell’iter giudiziario.
Se il processo di primo grado durasse davvero 3 mesi, allora l’Italia dovrebbe sborsare “solo” 3.150 euro a migrante. Che moltiplicato per i 18.000 che nel 2014 hanno ricevuto il diniego, significano altri 57 milioni. Se invece – come probabile – il processo dovesse prolungarsi si moltiplicheranno le spese per l’accoglienza.
In più, se ri ricorre in appello, il giudice può disporre la sospensione dell’allontanamento dalle strutture e permettere dunque al migrante di rimanere ancora nelle strutture d’accoglienza. Secondo gli operatori del settore, tutto il percorso giudiziario può durare più di un 1 anno. Ovvero 13mila euro a migrante. Che diventano 234 milioni per le domande d’asilo del 2014.
Il totale tra avvocati ed accoglienza si presenta come la “modica” cifra che va dai 270 ai 288 milioni di euro. Cioè 25 milioni al mese. Senza considerare i costi di cancelleria e di personale che l’accumulo di pratiche produrrà nel Palazzi di giustizia.
Nel 2015 le statistiche emesse dal Viminale parlano poi di un aumento della percentuale dei dinieghi. Che sono saliti al 50% delle domande valutate. A presentare la domanda ogni mese sono circa 6.000 persone. Fino ad ora si stimano dunque 54mila richieste d’asilo. Di questi, secondo le proiezioni, 27mila avranno esito negativo. I loro ricorsi ci costeranno tra i 54 e gli 81 milioni all’anno di patrocinio gratuito. Più altri 234 milioni per ospitarli 12 mesi nei centri d’accoglienza.
Tanti, troppi soldi per persone che alcuni funzionari statali imparziali hanno già appurato non essere in fuga da guerre e persecuzioni. Ma migranti economici, che significa che vengono da noi per guadagnare i nostri salari, calcolati sui nostri costi che loro non hanno. E’ qui la differenza come spiegava Cristobal, un nigeriano. A Lagos guadagnavo 250 € al mese e vivevo bene, qui ne guadagno 1.000. Per gli sbarchi di questi anni, dal 2014 ad oggi, spenderemo per i ricorsi fino a 600 milioni di euro.
Non sarebbe forse il caso di considerare la Commissione Territoriale un giudice ultimo e vietare i ricorsi?

LEGITTIMA DIFESA, TRA L’INCUDINE E IL MARTELLO.

CN6dU-SWUAAaxBv CEL6qWAWEAE5WAi

Provocazione “tra il serio e il faceto” del capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Veneto Sergio Berlato. Insorgono le opposizioni. Una proposta-choc adatta forse al tempo di guerra più che non all’Italia del 2015. “Sparare ai malviventi che entrano in casa” e “finire i feriti con le pallottole rimaste”: con queste inusitate parole, il capogruppo Berlato  ha spiazzato l’assemblea della Regione Veneto durante la seduta di ieri. Parole di fuoco, che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Per l’opposizione ha preso la parola il piddì Andrea Zanoni, che ha parlato di “dichiarazioni choccanti”, un vero e proprio “invito ad armarsi”. Peccato che Zanoni sia animalista di ferro, mentre Berlato è un noto paladino dei cacciatori…

Ad ogni modo, Berlato ha invocato a più riprese l’applicazione dell’art. 52 del codice penale, sulla legittima difesa: “Non vogliamo leggi speciali, ma solo che i giudici condannino gli aggressori e non gli aggrediti”, ha chiesto Berlato all’aula. LA SUA MOZIONE PER IL DIRITTO ALLA LEGITTIMA DIFESA, AD OGNI MODO, È STATA ACCOLTA.

L’argomento è attuale. La delinquenza importata dai governi ha caratteristiche del tutto nuove, spesso raccapriccianti. Non siamo attrezzati a combatterla e, lo dico, dopo aver letto, sempre più di frequente, di donne e bambine stuprate o di tentati stupri, financo di maschi, di efferati omicidi di cittadini terrorizzati e, anche, sgozzati nella propria casa, di poliziotti e carabinieri malmenati, insomma: di una violenza ed efferatezza cui l’ordinamento giuridico non sa come porre rimedio. Ciò è evidente quando si leggono sentenze che condannano chi si arma, anche di un solo coltello, per andare a vedere chi in piena notte ha violato e distrugge la propria casa; oppure, quando e molto spesso, leggiamo che il delinquente se ne va a piede libero, magari per la seconda o ennesima volta. Non possiamo pensare alla difesa della sola proprietà, quando è in pericolo la vita propria e della famiglia. La sanzione penale è concepita dal Codice come rieducativa. Cosa vuoi rieducare in attrezzo umano che l’educazione non ce l’ha. Che è abituato a prendere ciò che gli piace, al non rispetto delle donne e di nulla e, sopratutto, a non dare alcun valore  alla vita? Fossi giudice, mi dichiarerei incompetente, perché tali si dimostrano, praticamente sempre. Di certo, Vi confesso, la mia Beretta, riposa accanto a me, con il colpo in canna, come quando lavoravo presso il Governo albanese e abitavo a Tirana.

Come CI VIENE INCONTRO il nostro faraonico Ordinamento Giuridico? L’art. 52 del codice penale tratta della legittima difesa , è una sorta di “autotutela” che l’ordinamento consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Probabilmente il legislatore ha voluto tenere conto di un’esigenza del tutto naturale che è legata all’istinto di reagire quando si viene aggrediti.

Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché quest’ultima è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata già provocata mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a una aggressione e tale reazione rappresenta l’unico rimedio possibile nell’immediato per evitare una offesa ingiusta.

Partiamo dalla disciplina codicistica. La norma di riferimento è l’art. 52 del codice penale.

giustizia_05-thumb-499x303-37630

Art. 52 codice penale.

 La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità:
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La scriminante della legittima difesa

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall’insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un’aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva: l’aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.

Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell’immediata prossimità dell’offesa ovvero della contestualità dell’immediata successione della difesa.

L’offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un’omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell’unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l’offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell’aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.

L’eccesso colposo di legittima difesa e l’onere della prova

Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva.

La norma di riferimento nell’articolo 55 del codice penale:

L’onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l’esistenza della scriminante.

La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.

La legittima difesa putativa

Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l’antigiuridicità dell’azione di chi reagisce ad un aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.

Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente. Una recente sentenza della corte di cassazione (n. 28224/2014) ha chiarito che “l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta“.  Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata esclusa La sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un’autovettura si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo in seguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.

Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell’oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un’arma finta. Se l’aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.

Sono tantissime le sentenze della Cassazione in tema di legittima difesa e quasi sempre mostrano quei limiti di aderenza alla realtà dei nostri giorni. Vi dico: E’ normale che ciò accada perché l’Ordinamento Giuridico italiano è l’espressione della nostra “morale”; non di quella dell’Africa Nera (qualche bischero vuol darmi del razzista?). Ecco quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8566 del 26 febbraio 2015 (l’altro ieri!) che ha precisato, confermando un costante orientamento del giudice di legittimità, quali siano i presupposti postulati dalla legittima difesa putativa. “La legittima difesa e la legittima difesa putativa non configurano il reato di tentato omicidio se l’aggressore usa un arma da taglio contro un uomo disarmato”… e, senza per nulla immedesimarsi nel pathos di un cittadino pacifico aggredito nel cuore della notte, aggiunge “mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un’aggressione patita“. Siamo alla demenza giurisprudenziale, tale e quale quella che punisce il tutore dell’ordine aggredito, che fa uso delle armi. Nel caso di specie citato, nel corso di una colluttazione innescata dal tentativo di difesa di una donna erano state sferrate delle coltellate sia contro l’aggressore sia contro una terza persona intervenuta nella lite.

Il giudice di primo grado ha condannato l’imputato “difensore” alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, ritenendolo colpevole di concorso nel tentato omicidio mediante accoltellamento. Signori giudici, il combattimento si sa quando inizia e non si sa quando e come finisce e bisogna assolutamente valutare la possibilità di valutare l’entità e la pericolosità della minaccia. Un conto era il trovarsi a tu per tu con il ladro nostrano o con lo zingaro, un altro e ben diverso è trovarsi in casa uno sgozzatore, uno stupratore o un banda di assassini (Prima sparo nel muro, poi chiedo: “c’è qualcuno”… poi, chiedo: “c’è qualcun altro?”

L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’articolo 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante”.

Infine, il giudice di ultima istanza esclude la sussistenza dei presupposti della legittima difesa putativa in conseguenza della mancanza di armi riscontrata in capo alle vittime.

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabilenell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente“.

Quindi, non c’è legittima difesa putativa se si usa un coltello contro chi è disarmato, o quando si usa la pistola contro chi è armato di coltello (caso di un carabiniere condannato). “Signori giudici- sulla libretta assisi -, Loro non sanno quanto più danno di un proiettile possa fare il pugnale infilzato e rigirato, come si usa di là dell’Adriatico o fra i popoli arabi e africani e neppure sanno quanto sia semplice spezzare il collo di una persona con le sole mani (torsione e spinta all’indietro veloci, per i curiosi)”.

In ultima analisi, Vi proporrei l’aggiunta di un comma all’art. 52: “COME DIFENDERSI DAL GIUDICE”. Buona giornata.

Mario Donnini, con i contributi dell’avv. Cataldi

GLI USE? SONO UN’IDIOZIA: ECCO PERCHÉ

Gli ottimi colleghi Giuseppe Palma e Marco Morì vi hanno spiegato recentemente come sia incompatibile la costruzione dei Stati Uniti d’Europa con il nostro impianto costituzionale. Io che sono anche più pragmatico vi spiego come gli USE sono prima di tutto una immensa idiozia.

CPXJ6YpXAAUMubP

Cominciamo ad esaminare alcuni aspetti operativi:

In Europa esistono 7 monarchie costituzionali e 21 repubbliche, divise fra parlamentari e presidenziali. La costruzione degli USE presuppone la cessione di sovranità nazionale ad un nuovo Stato federale, quindi la scomparsa dei singoli Capi di Stato, questione già delicata per le funzioni che essi svolgono nelle democrazie presidenziali. Quello che è certo però è che le sette monarchie dovrebbero cambiare assetto costituzionale, poiché non si è mai visto una monarchia far parte di una federazione democratica, evidentemente su base repubblicana (sennò faremmo il Regno d’Europa…). Siamo sicuri che Spagna, Inghilterra, Belgio, Olanda, ecc. sarebbero d’accordo?
Non si è mai visto uno Stato federale che all’interno abbia 25 lingue parlate, più vari dialetti riconosciuti. Il problema si pone non solo per la omogeneità interna e la possibilità di interscambio fra persone che, formalmente, farebbero parte di un unico Stato, ma soprattutto per la legislazione: sulla base di quale lingua verrebbero adottati i provvedimenti legislativi? Il sistema attuale di promulgazione multilingua è farragginoso e non funziona, poiché ogni lingua ha dei termini che hanno valenza diversa e sfumature diverse, pur se indicano lo stesso oggetto (lo sanno bene i traduttori di libri e saggi), ed i problemi degli ambiti interpretativi, alla luce della legislazione locale, sono una delle più grandi fonti di discussione nell’applicazione su base nazionale delle direttive. Poi c’è il piccolo problema che le regole devono essere comprensibili per tutti, altrimenti si creano cittadini di serie A e di serie B. Usiamo allora tutti l’inglese? Per quanto sia una lingua conosciuta è parlata correntemente solo dal 10% della popolazione europea. E gli altri? Ce li vedete poi i francesi od i tedeschi ad abbandonare la loro lingua? E tutta la produzione culturale nelle varie lingue, che formano il patrimonio artistico europeo, la abbandoniamo anch’essa?
Per aversi uno Stato, anche federale, ci deve essere un substrato comune fatto di costumi sociali simili, una cultura condivisa ed un insieme di fattori comuni (interessi, alimentazione, abitudini, ecc.) che fanno sentire un popolo tale, che danno un appartenenza. Se un americano passa dalla California al Montana, che sono la bellezza di 11.479 km, quando scende dall’aereo, magari sentirà freddo, ma troverà lo stesso hamburger, lo stesso sport in TV, la stessa struttura sociale e non da ultimo la stessa lingua. Se un greco va ad Helsinki, che sono solo 3.447 km, quando scende dall’aereo, oltre a morire dal freddo, si trova in un mondo per lui alieno. Su queste basi vogliamo costruire uno Stato federale europeo? Magari prima bisognerebbe costruire un popolo europeo…
Quale sistema elettorale implementiamo? Abbiamo di tutto in Europa: uninominali secchi, con ballottaggio, proporzionali, con resti e senza, con premi di maggioranza e senza, con sbarramenti diversi, con elezione diretta del Capo dello Stato, parlamentari, ecc.: chi sceglie? Ognuno ovviamente difenderà il proprio sistema e se pensate che in fondo esiste già una legge elettorale europea per il Parlamento, vi rammento che una cosa è nominare un organo praticamente senza poteri come quello attuale (rileggete qui per rinfrescarsi la memoria), per cui nessuno si fa troppi problemi, una cosa dover nominare quelli che ci dovrebbero governare tutti. Vedrete che allora i problemi salteranno fuori (e giustamente).
Abbiamo sistemi fiscali molto diversi e sistemi giudiziari ancora più diversi. Che facciamo, costringiamo i Paesi con Common Law e Tribunali basati sulla vincolatività del precedente giurisprudenziale ad adottare un sistema basato sulla codificazione formale? Non si è mai visto uno Stato federale con un sistema giudiziario non omogeneo al suo interno. Idem per il fisco: uniamo Paesi che hanno aliquote diverse, basi di calcolo diverse e diverse basi imponibili? Non è possibile, perché all’interno si creerebbero situazioni di dumping fiscale fra uno Stato e l’altro, o inaccettabili differenze di carico fiscale, a seconda del Paese dove si vive. Se è uno Stato unico, ancorché federale, ci deve essere un fisco unico. Auguri…
Queste sono solo alcune questioni che sorgono se, al di là degli slogan propagandistici, si va a vedere in concreto come in queste condizioni si può costruire uno Stato federale: volete proprio gli USE? Io no, ma se li volete cominciate a lavorare sulle differenze sociali, economiche e giuridiche e forse tra 5/6 generazioni se ne può parlare. Adesso è solo un’idiozia, figlia dell’ignoranza e soprattutto della malafede, perché in nome di questi fantomatici futuri Stati Uniti d’Europa intanto vi vogliono togliere ADESSO i vostri diritti come singoli cittadini e come popolo sovrano!

Un’ultima notazione: per chi si chiedesse come hanno fatto gli USA a diventare rapidamente uno Stato federale funzionante la risposta è semplice: avevano solo 100 anni di storia alle spalle e comunque per coprire celermente le differenze culturali e sociali dei Paesi di origine c’è voluta una guerra civile…

Antonio Maria Rinaldi

1

CINQUE GRAVISSIMI ASPETTI DI CRITICITÀ DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE TARGATA RENZI/BOSCHI/PD (di Giuseppe PALMA)

Ho già scritto molto sulla elaboranda revisione costituzionale (il cosiddetto DDL Boschi), quindi non mi dilungherò.

Progetto-di-riforma-alla-parte-seconda

Ciò detto, in questa sede mi limiterò ad evidenziare – succintamente – CINQUE GRAVISSIMI ASPETTI DI CRITICITA’ della revisione costituzionale che l’attuale Legislatura intende portare a compimento (il testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati e attualmente – sempre in prima lettura – è all’esame del Senato della Repubblica. Una volta giunti all’approvazione del medesimo testo da parte di Camera e Senato, bisognerà attendere almeno tre mesi per l’eventuale approvazione, sempre da parte di entrambi i rami del Parlamento, in seconda lettura):

1) eliminando il bicameralismo paritario, l’elaboranda revisione costituzionale non prevede un adeguato sistema di PESI e CONTRAPPESI idonei a supplire alcune funzioni di garanzia insite nel bicameralismo perfetto. A tal proposito, come avevo io stesso previsto nel mio progetto di riforma, una buona soluzione sarebbe stata quella di prevedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica (cioè un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo e con maggiori attribuzioni) in un momento diverso dell’elezione del corpo legislativo. Tuttavia, al fine di creare un bilanciato sistema di pesi e contrappesi che supplisca al superamento del bicameralismo paritario, si potrebbe ad esempio attribuire al Presidente della Repubblica (anche se non eletto dal popolo) la facoltà di rinviare alla Camera la legge sottoposta alla sua promulgazione non una bensì due volte, riformando in tal senso l’art. 74 della Costituzione. Dotarsi di un sistema sostanzialmente monocamerale (con una legge elettorale che assegna il premio di maggioranza alla lista “vincente” e non alla coalizione) e di un Presidente della Repubblica eletto dai partiti (con attribuzioni sostanzialmente identiche a quelle già previste dalla Costituzione vigente) produrrà, ne sono certo, gravissimi danni al funzionamento democratico delle Istituzioni;
2) secondo quanto previsto dal testo oggi all’esame del Senato, il bicameralismo paritario sopravviverebbe in alcune materie come ad esempio la revisione costituzionale. Tuttavia, la decisione di prevedere un Senato NON ELETTIVO (composto da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori a vita) crea non poche criticità sotto l’aspetto della legittimazione democratica di un organo non eletto che sarebbe investito addirittura della “funzione costituente”. E medesimo discorso vale anche per l’elezione del Presidente della Repubblica, il quale verrebbe eletto – se la riforma del PD restasse quella che conosciamo – sia dalla Camera che dal nuovo Senato (in seduta comune), quindi anche da quei 100 senatori NON ELETTI. Pur prevedendo la riforma maggioranze più ampie per l’elezione del Capo dello Stato (2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni e 3/5 dei componenti dalla quarta alla sesta votazione), dalla settima votazione sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti e non dei componenti (in pratica una maggioranza assoluta travestita da finta maggioranza qualificata), quindi ad eleggere l’unica Istituzione di garanzia rimasta potrebbe essere la sola maggioranza parlamentare, la quale, con il superamento del bicameralismo paritario, si troverà nell’appetibile posizione di poter esercitare la dittatura. Ecco perché, di fronte ad un sistema monocamerale e ad una legge elettorale (Italicum) a forte vocazione maggioritaria, sarebbe stato opportuno prevedere – al fine di garantire la sussistenza di pesi e contrappesi – l’elezione diretta del Capo dello Stato, al quale sarebbero dovuti essere attribuiti maggiori poteri soprattutto in termini di garanzia. Ciò avrebbe comportato il mutamento della forma di governo da parlamentare a semi-presidenziale, ma – al cospetto del superamento del bicameralismo paritario – l’elezione diretta del Presidente della Repubblica avrebbe di certo garantito un adeguato bilanciamento delle attribuzioni ai diversi organi dello Stato;
3) la Parte Seconda della Costituzione sta per essere riformata da un Parlamento “eletto” attraverso meccanismi elettorali dichiarati INCOSTITUZIONALI (Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2014). A tal proposito occorre sottolineare che, oltre a trattarsi di parlamentari NOMINATI e NON ELETTI, la composizione parlamentare dell’attuale Legislatura è gravemente delegittimata dalla circostanza che un numero elevatissimo di deputati e senatori siedono in Parlamento per effetto di un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale (la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato anche la mancata previsione della facoltà per il cittadino elettore di poter esprimere le preferenze per i candidati). Avremo dunque un’ampia riforma costituzionale per mano di un Parlamento delegittimato. E se anche la Consulta è corsa a precisare in sentenza che il Parlamento è comunque legittimo nonostante l’incostituzionalità del Porcellum, le valutazioni giuridico-costituzionali non possono che essere tutte di natura critica;
4) uno dei Padri Costituenti, Piero Calamandrei, sosteneva (a ragione) che il Presidente del Consiglio dei ministri non dovrebbe mai essere presente nelle aule parlamentari durante le discussioni in materia di revisione costituzionale. L’elaboranda riforma, pur essendo formalmente di esclusiva competenza del Parlamento (secondo la procedura dettata dall’art. 138 Cost.), nella sostanza è stata scritta (ed imposta) dal Governo! E il Parlamento, sordo e schiavo, è ormai abituato a votare tutto quello che il Governo impone! Alla faccia del principio della separazione dei poteri! Ricordo ancora l’immagine di Matteo Renzi aggirarsi di notte nell’aula di Montecitorio poco prima che la Camera votasse il testo che oggi è al Senato;
5) al momento il testo della riforma è stato approvato dalla Camera dei deputati a soli COLPI DI MAGGIORANZA (con addirittura le opposizioni fuori dall’aula per protesta sul metodo), e medesima violenza sta per essere consumata anche al Senato. Vi ricordo che la Costituzione è la Carta fondamentale dello Stato, quindi ogni tentativo di revisione chiederebbe il buon senso di trovare la più ampia convergenza possibile! La Costituzione del 48′ fu approvata a larghissima maggioranza; l’attuale revisione, invece, sarà probabilmente licenziata da una sola parte politica la cui composizione parlamentare è frutto – lo ripeto – di un premio di maggioranza dichiarato incostituzionale!

Tutto ciò premesso, cari parlamentari e illustri membri del Governo, fermate queste inaccettabili violenze sulla nostra Costituzione! Non è una cosa di vostra proprietà! La Costituzione è l’ultima barriera a difesa della libertà, dei diritti e della democrazia; essa può essere, sì, revisionata nella sua Parte Seconda, ma non stuprata! Lo stupro e le violenze alle quali stiamo assistendo sono davvero inaccettabili! Fermatevi!

Chi afferma che bisogna “fare le riforme”, in fretta e a tutti i costi, dice solo idiozie! La Costituzione ci è stata lasciata in eredità dai nostri nonni ed è frutto della Liberazione dal nazi-fascismo. Ma non solo: essa è, soprattutto, il risultato di Secoli di guerre, rivoluzioni, lotte sociali e sofferenze. Che cos’è la nostra Costituzione:

se non la proiezione – fino ai giorni nostri – dei Versi di “Marzo 1821” del Manzoni?
se non la reazione naturale al sangue sgorgato dal petto di Goffredo Mameli?
se non il frutto maturo dei princìpi contenuti nella Costituzione della Repubblica Romana del 1849?
Se non si parte da tutti questi presupposti, non è possibile nutrire Amore alcuno per la Carta fondamentale dello Stato!

E se ve lo dico io ci potete credere, visto che – amandola – ho scritto un progetto di riforma alla Parte Seconda avendo nei suoi confronti tutto il rispetto, l’Amore e l’ammirazione possibili!

E concludo. Sembrerebbe ormai certo che, non essendo possibile – visto il contesto politico – raggiungere in seconda votazione la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera prevista dall’ultimo comma dell’art. 138 Cost., la riforma sarà sottoposta (secondo quanto previsto dal secondo comma della medesima disposizione costituzionale) a referendum popolare di tipo “confermativo” (cioè senza quorum costitutivo), quindi l’augurio è quello che i cittadini boccino questo scempio… Vox populi, Vox Dei!

Giuseppe PALMA

Tre basi, il sottomarino, i corpi d’élite Piano di battaglia per salvare Assad.

apparato-di-difesa-fotozoom-U43030410509211Ab-U43110913289852ifE-593x443@Corriere-Web-Nazionalerussia-siria-aiuti-militari

Bashar Assad era ancora un bimbo quando i russi hanno aperto la loro prima base a Tartus. Era il 1971, allora i siriani decisero di concedere l’uso di un punto d’appoggio logistico per le navi di Mosca. Uno scalo, neppure troppo grande, ma importante. E non lo hanno mai abbandonato. Oggi moli e gru fanno parte del piano lanciato da Vladimir Putin per sostenere Damasco. Un programma che poggia su tre pilastri per il momento irrinunciabili in quanto necessari a tutelare gli Assad e gli interessi del Cremlino. Visione che geograficamente trova il punto di sintesi nel cosiddetto corridoio di Latakia, che parte dalla costa e va verso Est, come nel cantone alawita, che scende verso Sud. Davanti il nemico. La miriade di formazioni ribelli e l’Isis che il regime non ha mai considerato come il target primario.
Tartus è uno dei terminali chiave. Qui arrivano non armi segrete ma materiale bellico che deve riempire le scorte dell’esercito locale. Blindati BTR82A, camion, veicoli, munizioni, fucili di migliore qualità, sistemi anti-carro. Tutto quello che serve in un conflitto dove spesso si sparano da una casa all’altra, con i pesanti tank che rischiano di finire in trappola. E infatti i lealisti ne hanno perso centinaia distrutti da missili Tow e Kornet.
Il secondo approdo è quello di Latakia, destinato a diventare la piattaforma per i rinforzi. Il cuore è sempre la base navale di Tartus con l’aeroporto di Jableh. Qui, le immagini riprese da un satellite e rilanciate dal sito «Foreign Policy» mostrano spazi per accogliere altre strutture, qualche piazzola per gli elicotteri, una via d’accesso in più. Ancora poco, dicono gli esperti, ma è solo l’inizio. Fonti Usa sostengono che Mosca ha schierato 200 fanti di marina, una mezza dozzina di tank T 90, 35 blindati, 15 pezzi d’artiglieria e sistemi antiaerei S-22. Molto materiale che è arrivato via nave – Latakia, Tartus – e con i grandi velivoli An 124 Condor. Almeno 15 i voli che hanno attraversato lo spazio iraniano e iracheno.

Tartus-base_naval_da_Russiaimages-1

Mosca lo ha detto senza nascondersi: abbiamo mandato un’avanguardia, non più di 50 elementi, però siamo pronti a schierarne altri. Americani e israeliani ritengono che siano di più. I libanesi sostengono che alcuni avrebbero partecipato ai combattimenti. Per ora hanno tre compiti. Allargamento delle installazioni all’aeroporto di Jableh in modo da poter ospitare un contingente robusto. Installazione di una rete di comunicazione sulle alture. Creazione di un dispositivo che gestisca un ponte aero-navale. In questo settore sarebbe attiva anche una postazione Sigint (da «signal» e «intelligence»), per captare e monitorare le comunicazioni.
Il terzo snodo è l’aeroporto di Mezze, alle porte della capitale, in grado di accogliere i grossi Condor A 124 e Ilyushin 76 che fanno la spola dalla Russia con carichi umanitari e militari. Gli ostacoli frapposti da Ucraina e Bulgaria li costringono a qualche deviazione, però continuano ad essere segnalati. Possibile anche la presenza di nuovi caccia, forse pilotati da personale russo. Mig e Sukhoi acquistati in virtù di vecchie intese, così come i droni. Sbarcati negli ultimi giorni anche alcune centinaia di pasdaran iraniani.

caccia russi aereo_cargo_russo
Molto agile la rotta marittima. È la flotta del Mar Nero con le sue navi da assalto anfibio a svolgere il ruolo di mulo logistico. In parallelo si muovono i mercantili. Di veramente nuovo c’è poco. Sono mesi, anni, che lo fanno. Soltanto che ora tutti ne parlano, anche da Mosca. È vero, però, che a volte «giocano». Prendiamo il cargo A. Tkachenko, con a bordo camion dell’esercito. La compagnia aveva comunicato che era diretto a Port Said, Egitto. Peccato che seguendone il viaggio sul web si è visto che ha virato verso Oriente in direzione di Tartus. È quella la meta? Al largo, a vegliare, alcuni sottomarini.
Quanto ai reparti mobilitati gli esperti indicano l’810ma brigata di fanteria di marina, la stessa impegnata in passato in Ucraina e ritenuta ben addestrata. Unità che integra i molti «consiglieri» che da tempo assistono la difesa aerea e la IV divisione corazzata della Guardia, forza d’elite costretta a un superlavoro per colmare i problemi di un esercito malmesso.

976086_d676e367bc1b4cde873df88efe544324 fanti siriani

Discreta la missione degli specialisti dell’intelligence. Quelli del Gru fanno il loro mestiere di spie, i cugini dell’Svr, attraverso il nucleo di teste di cuoio, si occupano di sicurezza. Ora che aumentano i numeri dovranno stare in guardia. Un capitano diventa un bersaglio di grande valore per gli insorti. Morto o rapito. E la storia consiglia di stare in guardia.
Il 16 agosto del 2010 trovano sulla spiaggia di Cevlik, Turchia, il corpo di un uomo annegato. Si scoprirà, il 28, che si tratta del generale Iuri Ivanov, numero due del Gru, in visita a Latakia. Secondo la versione ufficiale era uscito per una nuotata. Da solo, senza scorta. Non è più rientrato. Una strana fine, non l’unica.

di GUIDO OLIMPIO

Schermata 2015-09-19 alle 20.56.57Il K-208 Dmitry Donskoy

NOTIZIE DAL WEB:

L’intelligence statunitense ritiene che entro poche settimane Mosca possa dispiegare 1.000-1.500 soldati, truppe che dovranno fare da scudo alla regione costiera, da sempre feudo degli alawiti. E’ dunque probabile che arriveranno gli equipaggiamenti necessari al contingente. Chi sta di guardia sul Bosforo fotografa il passaggio delle navi militari russe con le stive piene, il cosidetto Syria-Express. A seguire sono attesi gli aerei d’attacco: si è parlato di Mig e Sukhoi 24. L’obiettivo finale è la creazione di una base avanzata che dovrebbe dare una mano allo schieramento siriano e prevenire quelle incursioni israeliane che hanno distrutto in passato armamenti importanti.
Non è escluso che i russi possano spingersi più a est. Per il centro studi americano ISW vi sarebbero piccoli nuclei attorno a Slinfah, località che è la porta sul corridoio di Latakia e spesso attaccata dagli insorti, anche nelle scorse settimane. Indiscrezioni hanno poi svelato che diversi bus carichi di russi sono arrivati nella cittadina di Hama, elementi che si sono insediati nel club ippico, ora trasformato in caserma. I media siriani hanno invece parlato di un convoglio di aiuti per i civili. Il Cremlino vuole rafforzare l’amico Assad, cercare di fermare il declino del suo apparato e tentare di proporlo come il male minore, visione condivisa anche da qualche esponente europeo.

L’ex negoziatore finlandese Martti Ahtisaari ha rivelato al Guardian che nel 2012 Mosca aveva offerto un piano che prevedeva negoziati con l’uscita di scena – ad un certo punto – del dittatore ma che gli occidentali avrebbero detto no in quanto sicuri che la fine del regime fosse prossima. Progetto che è riemerso di recente, tra mosse tattiche per dare tempo al raìs e intenzioni vere per trovare un compromesso. Quanto ad Assad ieri ha ribadito che, prima di qualsiasi soluzione politica, dobbiamo battere i terroristi. Che nel suo vocabolario del presidente vuole dire chiunque si opponga.

AGGIORNAMENTO FRATTALICO: USA, VON HAYEK E LA NUOVA DEMOCRAZIA POSSIBILE

barra-caracciolo[1]
1. Devo ringraziare voi tutti, lettori-commentatori che avete arricchito di osservazioni profonde e pertinenti la creazione “collettiva” del pensiero del blog, dando spunti che puntualizzano con nitidezza vari aspetti fondamentali della realtà economico-politica italiana e internazionale.
Cercherò allora di aggiornare, appunto evolvendola in base ai vostri importanti stimoli dialettici, la “ipotesi frattalica”.
Partirò da un punto così esprimibile:
“Sto cominciando a maturare la convinzione che, in assenza di stalinismo alle porte, è impossibile replicare la stagione keynesiana-costituzionale post 1943.
Al massimo si potrà recuperare la flessibilità del cambio e una certa limitata cooperazione delle BC (sempre nei limiti dell’interesse bancario nazionale).
E sarebbe già tanto.
La democrazia redistributiva pluriclasse probabilmente è già morta, nel momento in cui è caduto il muro di Berlino (o giù di lì): senza una forza contraria e simmetricamente minacciosa i capitalisti si riprendono tutto il maltolto (secondo loro). E siccome il capitalismo si sviluppa per oligopoli sempre più grandi e transnazionali, non vedo come si possa trovare una forza capace di neutralizzare il loro dominio, in presenza delle loro strategie di manipolazione dell’informazione.”
Ora, cercherò, con una certa sintesi ed evitando di fare un libro intero (come la mteria meriterebbe) di trarre alcune premesse e conseguenze di questa ipotesi storico-economica.

2. Perchè è difficile se non impossibile replicare la stagione keynesiana-costituzionale successiva alla sconfitta del totalitarismo nazista è spiegato nella seconda parte dell’ipotesi sopra enunciata.
Cioè la spinta propulsiva della Rivoluzione d’ottobre agì, in definitiva, molto più in Occidente e sul capitalismo che nell’est europeo e sul socialismo reale, il quale degenerò in stalinismo e, successivamente, in burocratismo centralista, sul piano interno, e imperialista puro (cioè a base essenzialmente nazionalista, come predicò espressamente Stalin) sul piano internazionale.
Il prodotto di tale “spinta” sui paesi capitalisti, altrettanto evidentemente, sfociò nelle democrazie pluriclasse redistributive, quelle cioè in cui il profitto non era l’unico fine ammesso e la struttura dei mercati non ipotizzata sulla libera determinazione della domanda e dell’offerta: cioè non vigeva (più) un’ipocrita idealizzazione dissimulatrice della superiorità del capitalista sul resto dell’umanità (al contrario di oggi, in cui questa ipocrisia è ridivenuta un dogma generalizzato per tutta la classe politica).
Più eloquente di ogni discorso, per rimanere in Italia, è la lettura, autoesplicativa, specialmente per gli affezionati lettori, dell’art.41 della Costituzione del 1948:
“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

3. Per capire come non sussistano le condizioni di replicabilità della accettazione “costituente” di una tale formulazione, e quindi come l’ipotesi frattalica debba realisticamente prefigurarsi un esito “liberatorio” legato alla evoluzione della realtà che si sta verificando sempre all’interno del modello USA – come sorta di bench-mark della democrazia possibile, e quindi come “frontiera” di espansione di quella recuperabile-, vi riporto ampi brani della relazione all’articolo 41, compiuti, in sede di lavori preparatori della Costituzione, da un uomo politico che non passò certo, neppure tra i democristiani, come un “moderato” e un portatore di aperture sociali. Questi, relatore della norma, era Amintore Fanfani.
Ciò è particolarmente significativo perchè ci dà la misura, concreta e altamente visibile, della modificazione del paradigma di pensiero delle stesse forze “moderate” di quel tempo in paragone al nostro.
E ci fa capire l’importanza della compresenza, accanto al modello dei vincitori USA, divenuti alleati-protettori dell’europa occidentale, dell’incombenete minaccia stalinista.
Tutto il discorso gravita intorno a questa polarizzazione e ne costituisce la giustificazione politico-economica, con una linearità che, da sola, illustra perchè, venute meno quelle condizioni di scenario internazionale, il capitalismo disponga dei mezzi culturali e, naturalmente, finanziari, per imporre un altro condizionamento dell’assetto sociale. E vedremo poi in che limiti (di autoconservazione del proprio stesso dominio).
Vi anticipo che, fin dalle prime battute, le parole di questo “moderato tra i moderati” sarebbero considerate, nel facile armamentario di slogan (volgari) del nostro pensiero politico-mediatico, più o meno “staliniste”.
Eppure, quando si parla di controllo politico dei cittadini sui “controllori pubblici” dell’attività economica e sulle formule tecniche “pure” di tale controllo, si parla di problemi attualissimi, quali quelli della “banca centrale indipendente” e delle stesse Autorità indipendenti (Consob, Antitrust-Agcm, Agcom), in pretesa funzione neutrale.

” Il problema del controllo sociale della attività economica è certamente complicato dal fatto che oggi — e non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi del mondo, meno uno — si vive in una economia di trapasso, non si è più in un’economia i cui dirigenti, i cui regolamentatori o legislatori credono al principio individualistico, liberistico; ma non si è nemmeno arrivati ad un’economia in cui totalmente si è abbandonato il criterio individualistico e liberistico.
Tentativi diversi, fatti in parecchi paesi, ora dal punto di vista di un’ideologia totalitaria di tipo fascista, ora dal punto di vista di un’ideologia democratica di tipo più o meno liberale, fanno vedere come, da circa trentacinque anni a questa parte, per motivi di guerra, per motivi di passaggio dall’economia di guerra all’economia di pace, o per le conseguenze dell’economia di guerra, si è tentato a varie riprese di risolvere il problema — che a qualcuno sembra insolubile — di controllare, dal punto di vista sociale, lo sviluppo dell’attività economica, senza accedere totalmente ad un’economia collettiva o collettivizzata, e senza d’altra parte lasciare totalmente libere le forze individualistiche, ma cercando di sfruttarle, disciplinandole e regolandole ai fini di raggiungere determinati obiettivi sociali che, abbandonata l’ideologia di Adamo Smith, si è ritenuto non possano essere raggiunti, qualora le forze e le iniziative individuali siano totalmente libere.
Si sono avute varie forme di controllo sociale sulla vita economica dei singoli gruppi.
Questi controlli sono fondamentalmente di due tipi: uno che si vuol realizzare in un ambiente politico non di libertà, nel quale i cittadini non siano chiamati a controllare politicamente i controllori dell’attività economica; e un altro esercitato o attuato in paesi in cui, creati gli organi di controllo dell’attività economica, si consente che i cittadini, organizzati politicamente in partiti od in associazioni, attraverso gli organi normali di controllo dell’attività governativa e attraverso la libera stampa, sorveglino l’attività di coloro che sono preposti al controllo dell’attività economica
…prescindendo da quello che è stato ideato e fatto in Russia, e osservando le varie esperienze che sono state fatte nei paesi così detti occidentali, il grande problema che sembra aver afflitto l’Occidente è stato quello di vedere fino a che punto è possibile effettuare il controllo sull’attività economica senza menomare la libertà politica. I paesi che sembrano aver realizzato più profondamente il sistema del controllo, ad un certo momento hanno pensato bene di eliminare la libertà politica, perché con la libertà politica sembrava loro di non poter realizzare nessun controllo.
Ma l’accettazione del sistema di controllo economico, con l’abbandono del sistema di controllo politico, e quindi della libertà politica, fatalmente ha trasformato la politica di controllo economico da una politica diretta al bene della collettività, intesa come complesso di individui, in una politica diretta a fini di potenza, dei quali non rispondevano più le singole persone, ma soltanto uno o pochissimi.
Nei paesi democratici, preoccupati di salvaguardare la libertà politica, pur menomando la libertà economica, si è arrivati a forme miste. Non ritiene sia per ora possibile dire esattamente quali risultati abbiano dato l’uno e l’altro tipo sul puro terreno economico; quali invece, abbiano dato sul terreno politico, purtroppo proprio gli italiani — e i tedeschi forse anche di più — possono dire.
…oggi in Italia, per un complesso di cose, per lo stesso schieramento politico e per la linea politica adottata dal partito che potrebbe e dovrebbe essere il più interessato ad un mutamento radicale della vita economica, il partito comunista, ci si orienti tutti più o meno su questa strada: di tentare un controllo dell’attività economica, mantenendolo negli schemi della libertà politica.
C’è al fondo di questo orientamento l’idea che, abbandonati a se stessi, gli uomini non possano arrivare, di squilibrio in squilibrio, a raggiungere una situazione di equilibrio, di armonia e di benessere sociale; ma che ciascun uomo abbandonato a se stesso, libero di sfruttare le forze naturali, di regolare i propri istinti come meglio crede, possa forse illudersi, per un tempo più o meno breve, di realizzare il suo benessere — grettamente inteso — di potenziare le sue attività — ancora grettamente intese — ma in definitiva non arrivare certamente ad una situazione di coordinamento, benefica per tutta quanta la società.
Ed è in vista di questo che gli uomini tornano a ripetersi una domanda migliaia di volte ripetuta nel corso dei secoli: può esistere cioè un armonizzatore preventivo di questi squilibrî, o un coordinatore che corregga, all’origine almeno, gli squilibrî stessi?
La risposta che più o meno tutti danno oggi è che questo coordinamento è necessario e che questo coordinatore si può determinare.
Sul come, nascono i dissensi.
Sempre in questa economia di trapasso — non accenna a quella collettivizzata del tutto — i metodi che si possono adottare per controllare l’attività economica e coordinarla, sembrano essere fondamentalmente due: il metodo di coloro i quali dicono: creiamo un organo centrale, che sarà forzatamente di tipo burocratico; regoliamo un po’ tutta l’attività economica, pur riconoscendo — salvo i regimi totalitari di tipo nazista e fascista — che questo organo centrale possa essere controllato dall’opinione pubblica e dagli organi legislativi normali. Il secondo metodo è quello di coloro i quali dicono: no! Attenti che l’organo centrale, al di fuori di una economia non collettivizzata, è molto pericoloso. Proprio in una economia non collettivizzata il controllo nella forma più efficace può essere esercitato, anziché dal centro, dalla periferia o per lo meno da settori periferici più o meno concentrici, finché si arriva anche ad un organo centrale.
È nato così il problema di organizzare un controllo non burocratico, ma democratico; problema che è stato imposto dalla necessità di far sì che questo controllo non sia meno competente dell’attività individuale, né meno interessato di essa, e che sia tempestivo. Parte per tradizione, parte per constatazione di quello che si verifica nel mondo, gli uomini di oggi non si fidano di un organo di controllo puramente burocratico, tanto che hanno inventato premi di interessamento, negli stessi organismi burocratici, perché si snelliscano e riescano a dare una certa spinta alle imprese o attività che ricadono sotto la loro sfera di azione.
…Data questa premessa, ha creduto opportuno sottolineare come il controllo debba obbedire ad altre cinque caratteristiche che non sono sua invenzione, ma che già sono indicate dal tentativo americano.
Il controllo deve essere competente, cioè deve essere esercitato da chi se ne intende e non da burocrati; deve essere interessato, cioè deve essere esercitato da chi ha interesse diverso, diretto al buon andamento dell’attività da regolare; deve essere decentrato, cioè esercitato non dalla capitale o da pochi uffici centrali, ma possibilmente nel luogo in cui si svolge l’attività, o almeno per rami di questa; deve essere democratico, cioè esercitato da uomini designati dagli organi interessati e, quando occorra, da tutti i cittadini; infine deve essere multiforme, cioè esercitato secondo le modalità che per ciascun tipo di attività risultino più efficaci.
Ha spiegato nella relazione a quali vantaggi dia luogo un controllo con queste caratteristiche, e non si ripeterà.
Aggiunge che vi sono momenti distinti in cui il controllo deve essere esercitato; vi è innanzi tutto un momento produttivo all’origine, nel seno stesso dei centri in cui si svolge la vita economica ed in questa fase bisogna realizzare il controllo nelle varie forme che l’esperienza suggerirà. C’è un secondo momento, non più all’interno di ciascuno dei singoli centri, ma negli ambienti che abbracciano questi vari centri, e qui sorge un problema di coordinamento di queste attività produttive. Vi è un terzo momento, relativo alla distribuzione e al consumo (consumo in senso economico) della ricchezza prodotta.
…per quanto riguarda il primo momento, cioè il momento in cui nasce l’attività produttiva, un controllo interessato, democratico, competente, può essere eseguito innanzi tutto attraverso la partecipazione dei lavoratori alla vita intima dell’impresa. È del parere che nella fase attuale non ci si possa limitare, e sia un errore limitarsi, alla semplice azione dei consigli di gestione. Dal momento che il Consiglio di amministrazione esiste ed esercita una certa attività ed influenza, è ancora del parere che convenga approfittare anche di questo organo, immettendo in esso, con funzioni deliberative, non pochi lavoratori, ma, se è necessario, la metà, o anche di più, come preparazione di quella che gli pare possa essere un’azienda tipo di domani, cioè un’impresa o in forma cooperativa, o in forma tale per cui la proprietà risulti nelle mani dei lavoratori. Ma questo è un problema complesso e si limita ad accennarlo.
Un controllo interessato, democratico, competente, può inoltre ottenersi con la costituzione di altri organi di controllo, oltre che con la partecipazione al consiglio di amministrazione e quindi con la costituzione di appositi consigli di gestione (quanto al termine da usare è convinto che per precisione tecnica sarebbe meglio dire «Consiglio di efficienza») per esercitare il controllo nella fase tecnico-amministrativa, mentre la partecipazione al consiglio di amministrazione, serve per il controllo tecnico-economico.
Una terza modalità di controllo che abbia le caratteristiche suddette è la socializzazione vera e propria di certe imprese, con determinate caratteristiche che consentano di socializzarle senza danno per la collettività, perché lo scopo, evidentemente, è quello di accrescere il benessere di tutti i lavoratori, e ogni forma che diminuisca l’attività produttiva e aumenti il costo di esercizio è una forma di controllo deleteria perché preparatoria della miseria, non del benessere.”
Sulle parole del Relatore Fanfani (“lo scopo del controllo economico è accrescere il benessere di tutti i lavoratori”: quale distanza dai principi informatori dell’UE, stabilità dei prezzi e forte competizione!) mi fermo qui…erano tempi famosi di lunghi discorsi “sarò breve…” :-).

4. Mi preme però, sempre per il gusto del contrappunto che segna le distanze ideologiche dalle trasformazioni peggiorative proprie del tempo “dell’Europa”, aggiungere una notazione di Mortati sul piano del decentramento, tanto per capire come il Titolo V e l’influenza leghista, opportunisticamente sfruttata da tutte le forze politiche nazionali, non abbiano certo giovato nè all’efficienza nè alla democraticità del nostro ordinamento:
“Un ultimo punto essenziale è quello della costituzione dei nessi fra centro e periferia, perché non si può negare l’esigenza unitaria dello Stato moderno in alcuni campi. Questo vale specialmente nel campo economico, dove, pur volendo lasciare alla regione una certa latitudine di azione, è necessario preoccuparsi contemporaneamente di non compromettere la realizzazione di piani nazionali. Non sa se e quanto l’economia si indirizzi verso forme di economia pianificata; ma se queste esigenze di pianificazione ci saranno, bisogna che siano attuate non da una burocrazia più o meno competente e responsabile, ma dalle autorità regionali; è necessario che queste autorità regionali siano inserite nell’ordinamento centrale, in modo che i piani siano concretati attraverso la partecipazione attiva delle medesime. E questo inserimento dovrebbe avvenire in modo da correggere la sperequazione attuale tra le regioni d’Italia più numerose e più ricche e le regioni più povere e meno popolate”
Su questo mi limito a richiamare l’aderenza a queste enunciazioni della riforma costituzionale proposta su questo blog, quasi agli esordi, in questo post.

5. Ora per “misurare” in termini logici e ideologici le distanze incolmabili che ha preso la ideologia economica, e la conseguente vulgata mediatica (rispondente ai ben noti interessi qui più volte evidenziati), riportiamo le parole di un economista, Massimo Florio. Egli più di ogni altro in Italia ha indagato sul nuovo paradigma, indubbiamente europeo, sovrapposto a quello costituzionale keynesiano ben oltre le recenti modifiche dettate dal fiscal compact; ma proprio come costruzione geneticamente “Von Hayek”, improntata a un’idea opposta e incompatibile con la nostra Costituzione, intesa come sistema non scindibile di principi fondamentali e programmi di intervento strettamente ad essi conseguenziali:
“Ho cercato di dimostrare che (a seguito di privatizzazioni e liberalizzazioni, ndr.)
(a) i cittadini in genere hanno guadagnato poco o nulla dalle privatizzazioni,
(b) le fasce di utenti più povere hanno pagato prezzi più alti,
(c) i contribuenti ci hanno rimesso perché lo stato ha venduto a prezzi troppo bassi e in vari casi ha perso entrate,
(d) la produttività delle imprese non è aumentata significativamente,
(e) i maggiori beneficiari sono stati gli azionisti, gli intermediari finanziari, i consulenti (in una parola la City).

Mi sono anche occupato di privatizzazioni in Italia, in dieci edizioni del Rapporto sulla Finanza Pubblica e in altri interventi (tra i quali La sinistra e il fascino concreto delle privatizzazioni).
La mia lettura del caso italiano è che le cose qui sono andate anche peggio che in Gran Bretagna. Sia i governi di centro-sinistra che quelli di centro-destra hanno cercato di fare cassa vendendo soprattutto banche, telecomunicazioni, autostrade, aziende del settore dell’energia, anche altro, ma con effetti del tutto irrilevanti o modesti sul piano dell’efficienza e del benessere degli utenti, e invece distribuendo rendite ad ambienti capitalistici più o meno parassitari.
Mi sono convinto, soprattutto studiando il caso Telecom Italia (in I ritorni paralleli di Telecom Italia), che la vera origine delle privatizzazioni non sia il liberismo, anche se ovviamente i miti della libera concorrenza hanno avuto un peso nella retorica, ma uno scambio fra rendite politiche e finanziarie. La tesi che ho sostenuto (in Le privatizzazioni come mito riformista) è che in particolare la sinistra, oltre più ovviamente la destra, abbia cercato di accreditarsi presso i gestori della finanza offrendo loro in pasto delle attività perfette per montarvi operazioni speculative, garantite dalla dinamica nel tempo dei flussi di cassa. Il caso delle autostrade è in questo senso emblematico. Il rischio imprenditoriale è nullo, la rendita garantita, gli investimenti attuati minimi e neppure rispettati, le tariffe aumentano con e più dell’inflazione, il contribuente continua a farsi carico della spesa per la rete in aree meno ricche e più a rischio (vedi autostrada Salerno-Reggio Calabria e grande viabilità interregionale), mentre un ambiente imprenditoriale come quello dei Benetton e altri sono diventati dei concessionari, con tutto quello che questo implica di rapporti con la politica.
In tutti i settori privatizzati le spese di ricerca e sviluppo sono diminuite, indebolendo il potenziale tecnologico. Più recentemente mi sono occupato della dimensione europea delle liberalizzazioni e privatizzazioni (ne L’esperienza delle privatizzazioni), in particolare di elettricità, gas, telefonia, giungendo a queste conclusioni per i quindici stati dell’Unione Europea prima dell’allargamento nel 2004:
(a) soprattutto per l’elettricità le privatizzazioni hanno comportato aumenti dei prezzi per i consumatori;
(b) la separazione delle reti dalla gestione (vedi Terna, Snam Rete Gas, ecc.) è spesso costosa e senza chiari vantaggi per la concorrenza;
(c) l’introduzione della concorrenza peraltro ha mitigato ma non rovesciato in benefici mezzi questi effetti avversi;
(d) indagini ufficiali dell’UE, come quelle di Eurobarometro, mostrano che i consumatori si dichiarano più soddisfatti nei paesi che hanno adottato meno le privatizzazioni;
(e) dove c’è stata più privatizzazione è aumentato il numero di famiglie in difficoltà nel pagare le bollette.

Verso dove andiamo? Sono convinto, anche osservando l’esperienza degli Stati Uniti, che l’appetito illimitato del capitalismo finanziario, quindi il suo immettere nel gioco sempre nuove scommesse, condurrà alla privatizzazione dello stesso stato sociale, cioè sanità, istruzione, previdenza e persino assistenza; e forse anche di alcune funzioni classiche dello stato come difesa, ordine pubblico e giustizia. In altre parole lo scenario è quello dello “stato minimo”.
Le ragioni di questa tendenza, di nuovo, non hanno molto a che vedere con efficienza e competizione. Non esiste alcuna evidenza empirica che possa sostenere che in generale la gestione privata di ospedali, consultori, asili nido, scuole, università, pensioni, ecc. consenta abbattimenti di costi.
Dove li si osserva sono dovuti, in generale, a riduzioni reali di stipendio dei dipendenti o a condizioni di lavoro peggiori, spesso con abbassamento conseguente della qualità delle prestazioni, oppure al ricorso a personale immigrato.

Ovviamente, nel settore pubblico, ad esempio nelle università, si annidano aree anche ampie di parassitismo sociale: ma sarebbe molto meno costoso, e quindi più produttivo, motivare i dirigenti e sensibilizzare gli utenti dei servizi pubblici, eliminando così questa patologia attraverso un maggiore controllo democratico e un management di qualità.
Viceversa, quello che ci attende è una tendenza a creare una “industria” della sanità, dell’educazione, della pensione complementare. Negli USA questi settori sono ben presenti in borsa o in altri circuiti finanziari, spremono alte rendite dagli utenti grazie al fatto che comunque, nonostante le apparenze, operano in mercati non competitivi, e soprattutto costituiscono formidabili lobby in grado di impedire, ad esempio, ad Obama di riformare efficacemente la disastrosa sanità statunitense.

Una volta che si creano gruppi che controllano i flussi di cassa derivanti dal controllo dell’energia, dell’acqua, della sanità, della previdenza, ecc., la stessa democrazia come la abbiamo conosciuta in Europa nella seconda metà del 900 è a rischio.
La capacità dei gruppi finanziari che controllano gli ex servizi pubblici di influire sui governi e sulle stesse opposizioni parlamentari diviene così formidabile che, di fatto, diventa impossibile tornare alla gestione pubblica. Semplicemente diventa più facile comprare i governi, i parlamentari, i giornalisti, gli economisti, e il dissenso viene emarginato.
Il vero rischio delle privatizzazioni perciò non è la relativamente piccola perdita di benessere sociale (ma non trascurabile per i gruppi in fondo alla scala sociale), caso per caso, industria per industria, ma il rischio politico-economico per il sistema nel suo insieme.
Questo aspetto è stato colto nell’ultimo scritto di Tony Judt, uno storico della New York University, recentemente scomparso. “Come nel diciottesimo secolo”, egli scrive, “così oggi: svuotando lo stato delle sue responsabilità e risorse, ne abbiamo ridimensionato la centralità nella vita pubblica. Ne risultano ‘comunità fortezza’, intese nelle varie accezioni dei termini: settori della società che considerano se stessi fondamentalmente indipendenti dai funzionari pubblici e dal resto della società. Se ci si abitua a trattare unicamente o principalmente con agenzie private, nel tempo la relazione con il settore pubblico perde di cogenza e significato. Non importa che il privato faccia le stesse cose, meglio o peggio, a un costo maggiore o minore. In ogni caso, si finisce per perdere il senso di fedeltà alle istituzioni e di comunanza con gli altri cittadini”.
E’ un processo ben descritto da Margaret Thatcher in persona. “La società non esiste affatto”, ella scrive: “esistono solo individui, uomini e donne, e famiglie”.
Se non esiste la società, ma solo gli individui e uno stato che agisce da “guardiano notturno” (supervisionando da lontano attività alle quali non prende parte) che cosa ci tiene, e ci terrà, insieme? Abbiamo già accettato la formazione di polizie private, di servizi di posta privati, di agenzie private fornitrici dello stato in tempo di guerra e molto altro ancora. Abbiamo “privatizzato” esattamente quelle responsabilità che lo stato moderno aveva laboriosamente riunito sotto la propria cura nel corso del diciannovesimo e del ventesimo secolo, afferma sempre Judt.

La mia lettura di ciò che sta accadendo è quella di un rischio per la coesione sociale e per la qualità della democrazia. E’ questo l’effetto generale della distruzione del faticoso compromesso raggiunto in Europa dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale fra la tendenza instabile e potenzialmente sempre autodistruttiva del capitalismo e un modo di produzione statale, che, con tutti i suoi limiti, sottrae una parte della società alle febbri speculative. In questo senso, il compromesso “socialdemocratico” europeo, il “modello sociale europeo” e la stessa costruzione dell’UE, nonostante ovviamente non siano un’alternativa al capitalismo, sono l’unica eccezione rimasta in campo al dilagare della finanza globale. Ed è un’eccezione oramai vicina ad essere travolta, anche per la fondamentale incomprensione di buona parte della sinistra europea dei processi in atto (quando non si tratta piuttosto di corruzione più o meno mascherata dei partiti e dei sindacati “riformisti”).

Dunque la mia lettura della recente crisi globale (in Antologia della crisi globale) pone la questione della modifica strutturale dei rapporti di forza fra lavoro e capitale al centro della spiegazione di ciò che sta accadendo, e che trova nelle liberalizzazioni e privatizzazioni un elemento costitutivo. Solo una soggettività politica molto determinata potrebbe a questo punto invertire il processo.”

6. Abbiamo visto come la trojka, con inequivoche pressioni nei confronti dei paesi debitori, miri esplicitamente a smantellare lo Stato sociale; e come le parole stesse di Mario Draghi e, a suo tempo, dello stesso Andreatta, preannuncino questo esito come inevitabile. Certo, perchè strumentale a fiaccare definitivamente la forza lavoro, sottraendole risorse per resistere alla deflazione salariale.
Queste cose in questa sede sono state abbondantemente illustrate.
Ora, di fronte a un’alternativa tra il male maggiore, cioè il paradigma Von Hayek realizzato a colpi di autoritarismo UEM, e una forma di recupero delle libertà democratiche almeno accettabile, -e non vissuta in un’emergenza deliberatamente creata, cioè una perenne recessione da “austerità”, ridicolmente offerta come via alla crescita-, ancora una volta, l’unica realistica possibilità di attuazione passa per il “modello americano”. Piaccia o no.
Ma non il modello USA neo-classico e, in quella realtà, combattuto ormai dalla maggioranza: il modello che si sta affermando proprio come reazione ai 30 anni post-reaganiani. Quello che tenderà a rivedere, se uscirà vincitore dai suoi oppositori interni (come il new Deal negli anni ’30), la stessa logica antistatalista, la demonizzazione del welfare, che ridiscuterà la reintroduzione della c.d. “repressione finanziaria” e la riseparazione tra banche commerciali e merchant, che recupera il ruolo della banca centrale in funzione anticiclica. E non solo al servizio di Wall Street.
7. L’alternativa (mediatica), che verrà offerta, dagli stessi gruppi economici detentori del potere di fatto, come apparente contrapposizione dialettica, per indurre a moderare ogni nostalgia della originaria democrazia del ’48 -peraltro mai pienamente realizzata e sempre in bilico sull’orlo della rinuncia, fino all’abbandono sostanziale nascente dal divorzio tesoro-bankitalia-, sarà il “decrescismo felice”.
La via ipocrita e raffazzonata, proprio sul piano della più elementare evidenza economica, per riassorbire le frange di protesta derivanti dalla crescente emarginazione sociale e, al tempo stesso, per apparire “salvatori” di un modello esistenziale che non sia la negazione radicalizzata dei bisogni psicologici e relazionali da cui la personalità umana non può essere alienata; cioè ci verrà offerta la salvezza da una forma di integralismo autoritario mortificante la dimensione individuale e caratterizzato dalla immediata prospettiva di un totalitarismo, questa volta tecno-virtualizzato, non meno insidioso dello stalinismo. Di cui il decrescismo, nella nuova congiuntura storico-sociale del capitalismo, svolgerebbe il ruolo di polarizzazione su cui mediare per la salvezza comune.
8. Per questo mi sento di ribadire, pragmaticamente, nell’alternativa tra Europa-Von Hayek, dipinta lucidamente e “dati alla mano” da Florio, e irresponsabile antistatalismo decrescista e autoritario:
“Per compatibilità con l’ipotesi frattalica, aggiornata alla situazione mondiale attuale, direi che l’uscita da (questa) depressione-conflitto europeo sarà attuata seguendo il modello USA del momento. In questo sta l’analogia ripetitiva della Storia. Il tempo delle rivendicazioni di democrazia pluriclasse e della eguaglianza sostanziale è finito.
Quindi, è tanto più importante cogliere i segnali e l’evoluzione USA. Dalle nuove politiche Obamiane di sostegno alla ricerca e al reinsediamento manifatturiero, al moderato ritorno alla spesa sociale, al conflitto “finale” coi tea-party/Wall street, con la riedizione della repressione finanziaria e la riseparazione tra merchant e banche commerciali.
Più tost che nient l’è megl’ più tost.
L’alternativa è Cina=Europa (con meno prospettive).”

Luciano Barra Caracciolo, Orizzonte 48

L’INCOMPATIBILITA’ TRA LA NOSTRA COSTITUZIONE E L’EVENTUALE COSTRUZIONE DEGLI U.S.E. (STATI UNITI D’EUROPA). PAPER di Giuseppe PALMA e Marco MORI pubblicato sulla rivista scientifica “Diritto Italiano”

Proponiamo la lettura di un PAPER (lavoro scientifico) scritto dagli avvocati Giuseppe PALMA e Marco MORI, in merito alla INCOMPATIBILITA’ tra la nostra COSTITUZIONE e l’eventuale costruzione degli STATI UNITI D’EUROPA (U.S.E.).

Il PAPER è stato pubblicato in data 16 settembre 2015 sulla Rivista scientifica “Diritto Italiano”.

Indichiamo qui di seguito i link dai quali è possibile accedere alla lettura del PAPER:

http://www.dirittoitaliano.com/approfondimenti/articolo.php?L-incompatibilita-tra-Costituzione-italiana-ed-eventuale-costruzione-degli-U.S.E.-275

Fai clic per accedere a PDF-Paper-Avv-Giuseppe-Palma-e-Avv-Marco-Mori-su-USE.pdf

All’interno del paper è possibile avere riscontro anche della bibliografia e delle fonti consultate.

Chiediamo ai lettori di Scenarieconomici.it la massima diffusione!

Grazie!

use-2-300x157

INDICE

  •   PARTE PRIMA
    a cura dell’Avv. Giuseppe PALMA

    • –  I limiti all’ingresso delle norme internazionali (ed europee) nell’Ordinamento giuridico italiano e i limiti alla revisione costituzionale (pag. 3)
    • –  Le implicazioni di natura costituzionale che derivano dalle definizioni di Stato e di forma repubblicana (pag. 8)
    • –  Conclusioni (pag. 10)
  •   PARTE SECONDA

    a cura dell’Avv. Marco MORI

    • –  Il divieto costituzionale alle cessioni di sovranità (pag. 12)
    • –  Limiti alla revisione della Costituzione (pag. 20)
    • –  Conclusioni (pag. 24)
  •   BIBLIOGRAFIA per entrambe le Parti del paper (pag. 25)

1. I limiti all’ingresso delle norme internazionali (ed europee) nell’Ordinamento giuridico italiano e i limiti alla revisione costituzionale

Prima di leggere il presente lavoro, consiglio la lettura del mio precedente paper intitolato: “L’incompatibilità tra Costituzione italiana e Trattati dell’Unione Europea. I principali aspetti di criticità”, pubblicato in data 09 settembre 2015 sulla rivista giuridica elettronica Diritto & Diritti (diritto.it)1.

Mi corre l’obbligo dover ribadire – come ho avuto modo di dimostrare nei miei precedenti paper, articoli e monografie – la supremazia della nostra Costituzione nei confronti delle norme europee di qualunque Fonte. Tale supremazia, come ha più volte affermato la Corte Costituzionale, riguarda i Principi Fondamentali dell’Ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona2, i quali rappresentano il «limite all’ingresso

1 Diritto & Diritti (ISSN 1127-8579), rivista giuridica elettronica (diritto.it). Mio paper pubblicato in data 09 settembre 2015 nella sezione diritto costituzionale: http://www.diritto.it/docs/37310-l-incompatibilit-tra-costituzione-italiana-e-trattati-dell-unione- europea

2 La Corte Costituzionale, con Sentenza del 13 luglio 2007 n. 284, afferma: “Ora, nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell’art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l’applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – come si è verificato nella specie – in ordine all’esistenza

pagina 3 di 26

delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione»3.
Oltre a quanto premesso e alle condizioni poste dall’art. 11 della Costituzione alle limitazioni di sovranità (delle quali si parlerà più avanti), è opportuno precisare che, nell’annovero dei cosiddetti “CONTROLIMITI”, vanno altresì inclusi – come sostiene correttamente Luciano Barra Caracciolo4 – anche: a) i “principi supremi” sui quali trova fondamento l’Ordinamento costituzionale (in parte coincidenti con i Principi Fondamentali rubricati nei primi 12 articoli della Costituzione), quindi anche le disposizioni di cui alla Parte Prima che rappresentano – scrive Barra Caracciolo – “quell’intera enunciazione dei principi programmatici che rappresentano il campo della “specificazione” degli stessi diritti fondamentali […]”, cioè “quelle previsioni che segnano un percorso in assenza del quale i principi-fine rimarrebbero in costante pericolo di rimanere irrealizzati”5; b) la forma repubblicana, intesa nella sua più vasta accezione.

Ciò premesso, merita altresì una precisazione il tema riguardante quelle che sono le Parti della Costituzione che non possono essere oggetto di revisione costituzionale (attraverso la procedura aggravata prevista dall’art. 138 Cost.). Fermo restando la possibilità di sottoporre a revisione l’intera Parte Seconda (seppur nel rispetto dei principi inderogabili della Costituzione primigenia), è opportuno affermare che – oltre al limite esplicito dettato dall’art. 139 Cost. (“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione

del conflitto. La non applicazione (del diritto interno – nda) deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona”.

3 Corte Costituzionale, Sentenza n. 238/2014.
4 Luciano Barra Caracciolo, “Euro e (o?) democrazia costituzionale. La convivenza impossibile tra Costituzione e Trattati europei”, Dike Giuridica Editrice, 2013.
5 Luciano Barra Caracciolo, opera citata.

pagina 4 di 26

costituzionale”, dove per forma repubblicana deve intendersi il suo più ampio significato di cui si dirà più avanti), v’è un ulteriore limite (implicito) rappresentato dai “principi supremi”6 sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale (quindi non solo i Principi Fondamentali ma anche – ad esempio – alcuni principi sanciti nella Parte Prima come la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di pensiero, la libertà di stampa, la libertà dell’arte e della scienza, la libertà di insegnamento, la tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione etc…). Per quanto riguarda, invece, la Parte Prima della Costituzione (ossia quella rubricata dall’art. 13 all’art. 54 della Costituzione), essa può essere soggetta a revisione costituzionale solo in melius, cioè solo se l’eventuale revisione è migliorativa rispetto al testo licenziato dall’Assemblea Costituente (impresa davvero ardua!). In ogni caso, un’eventuale revisione della Parte Prima non può mai sacrificare “quell’intera enunciazione dei principi programmatici che rappresentano il campo della “specificazione” degli stessi diritti fondamentali”7.

Ciò detto, si ritiene opportuno in questa sede porre l’accento sia sulle condizioni poste dall’art. 11 della Costituzione alle limitazioni di sovranità, sia sul significato di forma repubblicana di cui all’art. 139 della Carta Costituzionale.

La norma costituzionale che si è utilizzata (tradendone l’intenzione attribuitale dall’Assemblea Costituente) al fine di giustificare le irragionevoli ed illegittime cessioni di sovranità realizzatesi con la sottoscrizione – e successivamente con l’autorizzazione alla ratifica – dei Trattati dell’UE, è l’art. 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

6 Sull’argomento è possibile consultare le Sentenze della Corte Costituzionale n. 18 del 1982; n. 170 del 1984 e n. 1146 del 1988.
7 Luciano Barra Caracciolo, opera citata.

pagina 5 di 26

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Le cessioni di sovranità nazionale (fatte passare illegittimamente per limitazioni) in favore dell’Unione Europea troverebbero pertanto fondamento costituzionale (per quanto riguarda ovviamente la posizione del nostro Paese) in quest’ultima parte della disposizione di cui all’art. 11 Cost. (“consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”), ma, come il lettore potrà rendersi conto, tali limitazioni sono fortemente circoscritte a due rigidi requisiti: 1) le condizioni di parità con gli altri Stati; 2) la necessità di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

In ordine alle condizioni di parità con gli altri Stati si ritiene di dover evidenziare che il concetto di parità (che non può essere sganciato da quello di reciprocità) è stato del tutto svilito dall’acritica ed incondizionata adesione da parte del nostro Paese al “progetto europeo” e ai suoi Trattati, i quali, come ho già dimostrato in miei precedenti paper e libri, hanno volutamente esautorato la nostra Costituzione rendendola sostanzialmente inefficace al cospetto del diritto originario dell’Unione. Il tutto nel più assoluto silenzio di media e Istituzioni. In merito, invece, alla necessità di assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, è doveroso sottolineare che il progetto europeo ha garantito – per la prima volta nella Storia del Vecchio Continente – che in Europa non si spari più un solo colpo di fucile da circa settant’anni, tuttavia il mondo è “cambiato” e le nuove guerre si combattono “semplicemente” con le armi del debito pubblico, della speculazione finanziaria, della svalutazione del lavoro, della disoccupazione e dell’impoverimento generale! E i morti che ne derivano sono sullo stesso piano dei morti da bombardamento, anche se fanno meno clamore e sono maggiormente assorbibili dall’indignazione popolare!

pagina 6 di 26

La disposizione costituzionale di cui all’art. 11 – scritta quindi solo per favorire la nostra adesione ad organizzazioni internazionali che avessero la mera finalità di garantire la pace e la giustizia fra le Nazioni e non per altro – è stata successivamente utilizzata quale trampolino di lancio della Comunità/Unione Europea.

Scrive Simonetta Gerli: «Il ricorso all’articolo 11 Cost. è frutto di una manipolazione interpretativa, come risulta chiaramente dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente […]. Le limitazioni di sovranità, cui l’articolo 11 si riferisce, sono da intendersi come relative ad operazioni di carattere militare in un contesto in cui l’Italia, da poco uscita dalla seconda guerra mondiale, rinunciava formalmente all’uso della forza bellica e desiderava inserirsi nei meccanismi di risoluzione delle controversie che l’ONU aveva predisposto, accettandone i condizionamenti […].»8.

Una parte della dottrina, minoritaria per la verità, sostiene invece che le limitazioni di sovranità nazionale in favore della Comunità/Unione Europea troverebbero piattaforma costituzionale giustificativa anche in virtù della disposizione di cui all’art. 10 co. I Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Si tratta, tuttavia, di un orientamento poco condivisibile, infatti il diritto originario dell’Unione Europea (rappresentato principalmente dai Trattati europei) non può inquadrarsi in quel complesso di norme – siano esse pattizie o consuetudinarie – del diritto internazionale generalmente riconosciute, fatta eccezione per quel che concerne il cosiddetto “diritto intermedio” (che si colloca tra il diritto originario e quello derivato dell’UE) rappresentato dal diritto internazionale consuetudinario (quando non derogato

8 Simonetta Gerli (a cura di), “Compendio di Diritto dell’Unione Europea. Aspetti istituzionali e politiche dell’Unione”, Edizioni Giuridiche Simone, 2014.

pagina 7 di 26

dai Trattati istitutivi dell’Unione) e pattizio (quando vincola l’Unione). Ciononostante, si ritiene fondamentale dover menzionare una importantissima Sentenza della Corte Costituzionale, la n. 238/2014 sopra citata e che qui ripropongo, la quale afferma che “non v’è dubbio (omissis…) che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione Europea […]”.

2. Le implicazioni di natura costituzionale che derivano dalle definizioni di Stato e di forma repubblicana

Per quanto riguarda, infine, la definizione di forma repubblicana, questa non può essere interpretata unicamente come forma di Stato opposta alla monarchia, ma va altresì intesa quale contenitore di quell’ “ampio spazio creativo del concetto di Repubblica necessariamente assunto come inscindibile da quello di democrazia”9 e di uguaglianza sostanziale.

Ciò detto, la Repubblica italiana, che è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art. 1, primo comma, della Costituzione), nasce come Stato sovrano libero e indipendente da qualsiasi ingerenza esterna (con le limitazioni – e non cessioni – di cui agli artt. 10 e 11 della Costituzione, ma entro i rigidi paletti sopra specificati), titolato ad esercitare l’imperium proprio degli Stati sovrani. Meritano dunque un cenno, successivamente meglio dettagliati nella parte a cura del collega Avv. Mori, quelli che sono gli elementi costitutivi dello Stato, che è l’organizzazione di un popolo sopra un territorio, sotto un unico potere di

9 Luciano Barra Caracciolo, opera citata.

pagina 8 di 26

imperio: a) il POPOLO, cioè l’insieme dei soggetti aventi status di cittadini, che sono destinatari di diritti e doveri connessi a tale status; b) il TERRITORIO, quindi uno spazio ben delineato all’interno del quale lo Stato esercita il suo imperium; c) la POTESTA’ DI IMPERIO, ossia la SOVRANITA’ esercitata dallo Stato attraverso gli organi dell’Ordinamento costituzionale. Nel nostro ordinamento, in considerazione di quanto dettato dal secondo comma dell’art. 1 della Costituzione, “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (cioè attraverso le norme giuridiche e gli organi previsti dall’Ordinamento costituzionale). E in questa cornice trovano piena funzionalità il Potere legislativo, il Potere esecutivo e l’Ordinamento giudiziario. La sovranità dello Stato, inoltre, riguarda anche (e soprattutto) la moneta e la difesa.

Ciò premesso, alla luce di quanto previsto dal dettato costituzionale, l’eventuale costituzione degli Stati Uniti d’Europa (U.S.E., “United States of Europe”) – che ovviamente comporterebbe la cessione illegittima da parte dell’Italia anche di quella forza (imperio) insista nel concetto stesso di Stato sovrano qual è il nostro Paese – è del tutto NON conforme non solo al concetto di Stato cui si fonda il nostro Ordinamento costituzionale (la cui sovranità, ripeto, appartiene al popolo), ma soprattutto all’ampio concetto di forma repubblicana (e quindi di Stato) che non può essere oggetto di revisione costituzionale, limite esplicito sancito dall’art. 139 Cost.!

Le limitazioni (e non cessioni) di sovranità cui fa riferimento l’art. 11 della Costituzione (che come si è già visto furono previste dall’Assemblea Costituente solo ed esclusivamente nell’ambito di quei meccanismi di risoluzione delle controversie che l’ONU aveva predisposto e dei quali l’Italia ne accettava i relativi condizionamenti) non annoverano in alcun modo né le cessioni di sovranità monetaria (cessione illegittima già avvenuta attraverso una forzatura inaccettabile) né tantomeno le cessioni di sovranità attinenti all’imperio di carattere istituzionale e politico!

pagina 9 di 26

Ma v’è di più: un’eventuale costruzione degli U.S.E. potrebbe aver luogo solo attraverso la sottoscrizione – e successiva procedura di ratifica – di un Trattato da inquadrarsi giuridicamente all’interno dei Trattati dell’Unione Europea, e ciò comporterebbe non pochi elementi di criticità nel rapporto con la nostra Costituzione. I Trattati dell’UE, al di là dei limiti che si sono visti sinora, non possono in alcun caso sottrarre agli organi dell’Ordinamento costituzionale l’esercizio di quelle competenze proprie di Parlamento, Governo e Ordine giudiziario, e, semmai ciò avvenisse all’interno dei limiti di cui sopra, tale sottrazione NON PUO’ MAI ALTERARE la Repubblica come Stato sovrano e Stato di diritto!

A tal proposito si ritiene opportuno citare il pensiero di uno dei Padri Costituenti, il calabrese Costantino Mortati, il quale affermava: “Passando all’esame dei limiti, è da ritenere che essi debbano ritrovarsi in tutti i principi fondamentali, sia organizzativi che materiali, o scritti o impliciti, della Costituzione: sicché la sottrazione dell’esercizio di alcune competenze costituzionalmente spettanti al Parlamento, al Governo, alla giurisdizione,…dev’essere tale da non indurre alterazioni del nostro Stato come Stato di diritto democratico e sociale”, il che renderebbe fortemente dubbia – scrive Barra Caracciolo – la stessa ratificabilità del Trattato di Maastricht e poi di Lisbona10.

3. Conclusioni

Si sente spesso parlare, soprattutto negli ultimi tempi, di “superamento degli Stati Nazionali” in favore di un unico Stato europeo che – con la totale “integrazione” politica, militare e fiscale – eserciterebbe il potere di imperio in

10 Luciano Barra Caracciolo, opera citata.

pagina 10 di 26

luogo dei 28 Paesi dell’Unione. Tale eventualità, oltre ai gravi aspetti di criticità di natura costituzionale sopra evidenziati e che qui di seguito si riassumeranno, collide aspramente anche con i concetti di Patria e Nazione espressamente richiamati dalla Costituzione stessa (es. artt. 52 e 67 Cost.), oltre che con l’esplicito dovere di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione richiesto a tutti i cittadini dal primo comma dell’art. 54 Cost.

Tutto ciò premesso, l’eventuale costruzione degli Stati Uniti d’Europa (con relativa cessione della sovranità politica, militare e fiscale) è del tutto INCOMPATIBILE con la nostra Costituzione, e, in particolar modo:

  1. 1)  con i principi inderogabili sui quali trova fondamento la Costituzione primigenia, cioè con i “principi supremi” dell’Ordinamento costituzionale (in parte coincidenti con i Principi Fondamentali rubricati dall’art. 1 all’art. 12 Cost.);
  2. 2)  con il concetto di Stato (Repubblica democratica) la cui sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi anche con quelle norme contenute nella Parte Prima della Carta che specificano l’esercizio dei rapporti politici, oltre che con quelle norme contenute nella Parte Seconda che specificano gli organi costituzionali deputati all’esercizio della sovranità, dettagliandone – appunto – limiti e forme;
  3. 3)  con le condizioni poste dall’art. 11 Cost. alle limitazioni di sovranità, secondo le intenzioni dell’Assemblea Costituente;
  4. 4)  con il più ampio significato di “forma repubblicana” che, ai sensi dell’art. 139 Cost., non può essere oggetto di revisione costituzionale, quindi non può subire stravolgimenti in favore di organismi sovranazionali (estranei al dettato costituzionale e alle intenzioni dell’Assemblea Costituente) atti ad esercitare al posto della Repubblica un imperium sul quale la Costituzione non consente né limitazioni né tantomeno cessioni.

    Avv. Giuseppe PALMA

    (del foro di Brindisi)

pagina 11 di 26

PARTE SECONDA
a cura dell’Avv. Marco MORI

1. Il divieto costituzionale alle cessioni di sovranità

Per dibattere di sovranità occorre anzitutto definire ed individuare gli elementi che costituiscono necessariamente uno Stato, qualunque sia la sua forma giuridica:

a) il Popolo;
b) il Territorio;
c) la Potestà d’imperio (ovvero la sovranità).

I concetti di popolo e di territorio non necessitano di particolari spiegazioni, sono ovvi. Meno immediata è invece la fondamentale comprensione della definizione della potestà d’imperio.
La potestà d’imperio è il potere supremo che spetta allo Stato sul proprio territorio: trattasi del potere giuridicamente indipendente – incondizionato ed in condizionabile – di imporre la sua volontà sui propri cittadini.

La potestà d’imperio comprende dunque la capacità giuridica di impartire – coattivamente – ordini aventi il carattere dell’obbligatorietà per chi vive all’interno di un ben definito spazio territoriale; è naturalmente originaria e sorge esattamente nel momento in cui lo Stato nasce poiché è proprio essa che consente di identificarne l’esistenza, la quale può dirsi effettiva solo nel momento in cui il territorio è sottoposto ad un ordinamento sovrano.

La natura incondizionata di questo potere implica che lo Stato possa fare

pagina 12 di 26

letteralmente “ciò che vuole” senza alcun limite giuridico, non essendovi materia sulla quale esso non possa liberamente intervenire disciplinandola con le sue leggi.
Vi è poi un’ovvia differenza tra Stato democratico e dittatura che si evince semplicemente dal fatto che in una democrazia la sovranità appartiene al popolo complessivamente inteso: precisamente, in una democrazia rappresentativa come quella italiana, il popolo elegge i suoi rappresentanti delegando momentaneamente a questi l’esercizio della sovranità. Conformemente alla Costituzione, dunque, il voto deve essere eguale, personale, libero e segreto (art. 48 Cost.), e ciò a specificazione del “principio supremo” dettato dall’art. 1:

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” .

Ed ecco il punto nodale. Cosa succede se quote di sovranità vengono cedute? Semplicemente accade che i rappresentanti del popolo non possono più decidere in determinate materie benché investiti della sovranità originaria, perdendo in tal senso l’indipendenza e l’incondizionabilità della potestà d’imperio. Qualora la sovranità dovesse essere esercitata – seppur in via indipendente – dal popolo e dal territorio che sono costretti a subire la potestà d’imperio di un terzo soggetto giuridico, non si può più parlare di Stato sovrano venendo meno uno dei suoi imprescindibili elementi fondanti.

Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale i Padri Costituenti avevano tuttavia compreso che la sovranità di uno Stato, necessariamente incondizionata sotto il profilo interno, dovesse incontrare limiti in materia di politica estera per non scontrarsi nuovamente con gli analoghi poteri sovrani di altri Paesi e non arrivare a ripetere i tragici errori del passato.

La collaborazione internazionale ed una diffusione dei valori solidaristici accolti nella nostra Carta erano correttamente individuati come l’unica via per la pace.

pagina 13 di 26

La fusione tra Stati e la cancellazione dell’Italia come Nazione sovrana ed indipendente non furono invece mai contemplati nella Costituzione, che scelse la via – diametralmente opposta – della definitività della forma repubblicana. E ciò nonostante vi fossero correnti federaliste in seno all’Assemblea Costituente che parlavano apertamente anche di Stati Uniti d’Europa.

Infatti una cosa è il dibattito che si svolse, di cui più avanti sono riportati alcuni stralci, altro è il testo definitivo della Costituzione che da tale dibattito è scaturito.
In ossequio al dovere dell’Italia di uniformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, laddove esse siano compatibili con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con i diritti inalienabili dell’uomo e sempre ed esclusivamente in funzione dell’obiettivo del mantenimento della pace tra Stati, venne introdotto nella Carta l’art. 11 ed il concetto di “limitazioni di sovranità” per fini di pace, la cui manipolazione interpretativa è la diretta concausa del disastro economico e sociale che oggi il Paese vive. Sono state così indebolite le naturali difese all’aggressione da parte di un regime totalitario.

L’articolo 11 Cost. recita testualmente:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Ciò detto, la sovranità può essere limitata unicamente se ciò avviene al solo scopo di evitare i conflitti tra Nazioni e in una necessaria condizione di reciprocità tra le stesse. La norma era palesemente pensata per l’O.N.U. e non certo per l’Unione Europea.

Ciò premesso, ai profani del diritto resta difficile distinguere tra

pagina 14 di 26

“cessione” e “limitazione” di sovranità, ma la differenza è davvero semplice: limitare la sovranità significa contenere la propria potestà d’impero (la sovranità, appunto), ovvero non esercitarla in determinate materie omettendo di legiferare oppure conformando la propria legislazione alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute qualora esse siano compatibili con i principi fondamentali e i diritti inalienabili dell’uomo (art. 10 Cost.); cedere la sovranità, invece, significa consegnare definitivamente un proprio potere ad un terzo soggetto esterno al Paese che lo eserciterà al suo posto.

Una sovranità limitata è dunque contenuta nella sua esecuzione ma resta comunque nella totale disponibilità del popolo che può sempre revocare ogni decisione in tale senso; quella ceduta – invece – è persa a titolo definitivo. La limitazione di sovranità finalizzata alla pace ha poi un preciso riferimento a quelle azioni di potestà d’imperio che hanno effetti specifici al di fuori del nostro ordinamento e del nostro territorio, e che dunque possono essere limitate per evitare conflitti.

Con l’Unione Europea, prevedendo addirittura meccanismi sanzionatori effettivi per chi non rispetta alcuni dei vincoli esterni, siamo andati molto oltre il dettato costituzionale e le intenzioni della Costituente, infatti non v’è alcun dubbio che si debba parlare di cessione di sovranità poiché si è dotato addirittura un terzo soggetto estraneo di un potere di coercizione effettivo sul popolo e sul territorio italiano.

L’attribuzione a terzi di poteri sovrani sul nostro territorio (terzi dotati addirittura di autonomi poteri di coercizione) è esattamente ciò che è stato fatto poiché non si è mai esaminato il tema nei termini in cui lo si legge in queste pagine, partendo quindi sia dalla nozione di Repubblica italiana che dalla definitività della sua esistenza sancita ex art. 139 Cost.

Quando in passato la Corte Costituzionale ha acconsentito alla diretta applicazione dei Regolamenti comunitari nel nostro ordinamento ha dunque omesso di valutare la compatibilità di tale decisione rispetto ai limiti invalicabili dei principi fondamentali dell’ordinamento previsti dagli articoli 1, 10, 11 e 139

pagina 15 di 26

Cost., e questo perché – come si è già detto detto – la Corte è sempre vincolata all’ordinanza di rimessione, non potendo estendere il suo esame ad argomenti ulteriori. Tutto ciò però, come si è già scritto, ha indubbiamente contribuito alla manipolazione interpretrativa del concetto di limitazione di sovranità a cui oggi assistiamo, pertanto la Corte si è fermata ad una visione parziale della Carta.

Ciò premesso si ritiene quindi che la sovranità appartenga al popolo e che le limitazioni alla stessa (consentite dalla Costituzione) debbono rimanere di esclusiva competenza del popolo italiano e non possano essere effettuate sotto la forma di deleghe in bianco ad un ordinamento esterno al nostro.

Riepilogando, possiamo dunque ribadire che la definizione di Stato comporta la giuridica incondizionabilità della potestà d’imperio, ergo l’indipendenza e la sovranità sul proprio territorio. Se si subiscono decisioni che hanno effetti interni ad opera di organismi stranieri non possiamo più parlare di Stato, sic et simpliciter.

I Padri Costituenti, quando parlavano di limitazioni di sovranità, si riferivano ovviamente agli effetti del potere d’imperio italiano fuori dai nostri confini, effetti che potevano creare una contrapposizione d’interessi che avrebbe potuto minacciare la ritrovata pace. Ed è proprio questo il senso costituzionale delle “limitazioni”, le quali non possono travalicare, fino a compromettere, l’attribuzione della sovranità al suo naturale “proprietario” che resta il popolo italiano ex art. 1 Cost.

Leggiamo ora frammenti dei verbali della “Costituente” che esplicitano l’interessante dibattito che ha portato alla genesi della norma, verbali che dimostrano ampiamente come il concetto di limitazione della sovranità sia sempre stato inteso esclusivamente con la funzione di salvaguardare la pace tra Nazioni e non in adesione a correnti federaliste europee che ponevano in discussione la definitività della forma repubblicana dello Stato.

pagina 16 di 26

Si riportano qui di seguito due interventi del 3 dicembre 1946 in sede di commissione per la Costituzione (che elaborava un progetto per la Costituzione) da presentare all’aula dell’Assemblea Costituente:

– Mario Cevolotto: “non ha niente in contrario alla prima parte dell’articolo, il cui concetto è stato già adottato in altre Costituzioni (n.d.s. il ripudio della guerra). Nutre invece forti dubbi sulla seconda parte perché, pur essendo convinto che in relazione all’Organizzazione delle Nazioni Unite potranno stabilirsi delle norme per cui tutti gli Stati debbano consentire a limitazioni della loro sovranità, non vede il motivo di introdurre nella Costituzione un principio di questo genere, che, a suo avviso, è piuttosto materia di trattative e di rapporti internazionali (n.d.s. ovvero non era disponibile ad autorizzare a livello costituzionale limitazioni preventive di sovranità che voleva fossero valutate caso per caso). Data la variabilità dei rapporti internazionali, pensa che farne cenno nella Costituzione vorrebbe dire cristallizzare una materia che è di per se stessa mutevole. Per queste ragioni, propone di limitare l’esame e l’eventuale approvazione alla sola prima parte dell’articolo”.

– Camillo Corsanego: “prega l’onorevole Cevolotto di recedere dalla sua opposizione alla seconda parte dell’articolo. Gli sembra infatti opportuno affermare nella Costituzione questo principio dell’autolimitazione della sovranità, in considerazione che quasi tutte le rovine che si sono verificate in questi ultimi tempi, sono dovute alla protervia con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto, senza limitazioni, la propria sovranità. Se si vuole veramente arrivare ad un lungo periodo di pace tra i popoli, bisogna invece che le Nazioni si assoggettino a norme internazionali che rappresentino veramente una sanzione. Fare una Costituzione moderna che finalmente rompa l’attuale cerchio di superbia e di nazionalismo, e sia una mano tesa verso gli altri popoli, nel senso di accettare da un lato delle limitazioni nell’interesse della pace internazionale e col riconoscere

pagina 17 di 26

dall’altro un’autorità superiore che dirima tutte le controversie

(n.d.s. Vi era favore ad una limitazione di quelle sovranità che avevano effetti all’esterno del territorio italiano), gli sembra che sarebbe mettere la Repubblica italiana tra i pionieri del diritto internazionale”.

Appare dunque evidente che il concetto di limitazione riguardasse solo l’O.N.U., di cui peraltro i Costituenti non mancarono di evidenziarne le criticità specie per la posizione di preminenza delle potenze vincitrici che rendevano di fatto inapplicata la richiesta “reciprocità” nelle limitazioni11,

Successivamente, il 24 gennaio 1947, la commissione per la Costituzione riunita in seduta plenaria esaminava il progetto di Costituzione, ed ancora una volta il concetto tra pace e limitazioni di sovranità emergeva come un unicum inscindibile. Si volevano limitazioni unicamente a tale esclusivo fine, non volendo in alcun modo menomare la sovranità e l’indipendenza del Paese attraverso qualsivoglia asseto istituzionale di stampo federalistico.

L’On. Meuccio Ruini dava dunque lettura di quello che allora era numerato come articolo 4 del progetto di Costituzione a cui seguiva la verbalizzazione del dibattito:
“L’Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad un’organizzazione internazionale che

11 Le Nazioni Unite nascono, con la firma del relativo Statuto, il 26 giugno 1945 allo scopo di favorire la pacifica risoluzione delle controversie internazionali e promuovere il rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo. All’interno di esse i membri permanenti del consiglio di sicurezza godono del diritto di veto sulle decisioni prese, con conseguente venir meno delle condizioni di reciprocità tra gli Stati. Nelle Nazioni Unite vi sono, ancora oggi, Paesi che contano più degli altri rendendo di fatto un’utopia la realizzazione di un organismo mondiale che promuova la pace e la giustizia tra i popoli.

pagina 18 di 26

assicuri la pace e la giustizia per i popoli”.
Avverte che su questo articolo, l’onorevole Lussu ha presentato un emendamento, consistente nel sostituire all’espressione “organizzazione internazionale” l’altra “organizzazione europea ed internazionale”.
Lussu chiarisce lo spirito del suo emendamento, che è l’espressione del desiderio manifestato da alcune correnti politiche esistenti in Italia ed anche da parecchi colleghi dell’Assemblea Costituente. Il desiderio è quello di non escludere la possibilità che, in un futuro prossimo o lontano, sia possibile dare un’organizzazione federalistica all’Europa. Per questa esigenza, appunto, sarebbe opportuno introdurre nella Costituzione questo riferimento ad una concezione federalistica limitata eventualmente anche all’ambito europeo”.
Il Presidente Ruini poneva ai voti l’emendamento presentato dall’onorevole Lussu che NON VENIVA APPROVATO.
Questo rimarca ancora una volta che, seppur vi furono certamente tesi che pendevano verso un’Europa unita o federale, esse non ebbero il sopravvento tanto che anche l’idea stessa di acconsentire a qualsivoglia limitazione di sovranità, dunque anche oltre il fine della pace, venne parimenti scartata.
Fu invece, come già detto, approvata l’immutabilità della forma repubblicana dello Stato ex art. 139 Cost., accantonando così (definitivamente) ogni progetto di Stati Uniti d’Europa o di federazione di Stati europei.
Il concetto è esplicitato chiaramente dalla relazione di accompagnamento al progetto di Costituzione redatta dall’On. Meuccio Ruini in cui si legge testualmente:
“La costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranità nazionale, intende inquadrare nel campo internazionale la posizione dell’Italia: che dispone il proprio ordinamento giuridico in modo da adattarsi automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista l’Italia

pagina 19 di 26

rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Stato indipendente e libero, l’Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell’Italia: il rispetto dei valori internazionali”.

Non solo, dunque, venivano scartate apertamente le cessioni di sovranità, ma addirittura anche le limitazioni erano in linea di principio vietate, fatte salve quelle direttamente formulate in condizioni di reciprocità tra Nazioni aventi il solo scopo del raggiungimento e del mantenimento della pace.

Il 24 marzo 1947, in seno all’Assemblea Costituente, si arrivò alla definitiva approvazione dell’attuale formulazione dell’art. 11 Cost.

2. Limiti alla revisione della Costituzione

La Costituzione italiana è per definizione una Carta RIGIDA. Quando si parla di Costituzione rigida si intende una Carta fondamentale che impone per la sua modifica l’adozione di particolari procedure di revisione che sono specificatamente disciplinate dall’art. 138 Cost. in ossequio alla distinzione che esiste tra potere costituente e potere costituito.

Ma vi è di più: la Costituzione italiana, come anticipato, prevede anche un cuore di norme che son ben più che rigide: trattasi infatti di norme immutabili, norme definitive. A tal proposito l’art. 139 Cost. sancisce:
“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

pagina 20 di 26

Quali sono, nello specifico, le norme immutabili della nostra Carta? La loro individuazione è di fondamentale importanza pratica.

Oltre al limite esplicito alla revisione rappresentato dal mantenimento della forma repubblicana dello Stato, vi sono anche quei limiti sostanzialmente impliciti (proprio in quanto parti integranti ed inscindibili della stessa forma repubblicana) costituiti dai principi fondamentali dell’ordinamento. Per principi fondamentali si fa riferimento agli articoli rubricati dall’art. 1 all’art. 12 della Costituzione, tuttavia in questi vanno altresì annoverati quelli che sono i cosiddetti “principi supremi” sui quali si fonda l’Ordinamento costituzionale, quindi anche i diritti inviolabili dell’uomo, il diritto al lavoro e la sua tutela, la libertà personale e di domicilio e tutti i diritti esplicitati e trattati nel dettaglio all’interno della Parte Prima della Carta, precisamente dall’art. 13 all’art. 54. Per essi il limite alla revisione vale quantomeno in riferimento al divieto di interventi peggiorativi.

Alla luce di quanto premesso sarebbero quindi ammissibili, almeno in astratto, interventi migliorativi con conseguente revisionabilità “in melius” delle disposizioni costituzionali rubricate dall’art. 13 all’art. 54, ovvero nel senso di una maggior protezione dei diritti che tutelano12, oppure anche di una loro migliore specificazione ed argomentazione.

Rientra certamente nel concetto di forma repubblicana anche la stessa esistenza dell’Italia come Nazione sovrana ed indipendente poiché, appunto, “l’Italia è una Repubblica democratica…” (art. 1 Cost.).

Ciò detto si ritiene ancor più difficile accettare un dibattito sulla richiesta di

12 Luciano Barra Caracciolo, “Euro e (o?) democrazia costituzionale. La convivenza impossibile tra Costituzione e Trattati europei”, Dike Giuridica Editrice, 2013. E inoltre: Giuseppe Palma, “Il male assoluto. dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro”, Editrice GDS, 2014. E inoltre: Pier Giorgio Lucifredi, “Lezioni di diritto costituzionale”, Bozzi editore, 1994. Quest’ultimo evidenzia che, ferma la prevalenza dell’orientamento che conferma l’immutabilità ex art. 139 Cost. delle norme che disciplinano i diritti inviolabili e le relative garanzie, esattamente al pari dei principi fondamentali, resta la difficoltà di tracciarne gli esatti confini.

pagina 21 di 26

maggiore integrazione Europea attraverso la costruzione degli Stati Uniti d’Europa (U.S.E.). L’illustre Piero Calamandrei13 ebbe modo di affrontare l’argomento in parola in seno all’Assemblea Costituente14. In particolare, durante la seduta del 4 marzo 1947, affermò testualmente quanto segue: “Un’ultima osservazione e avrò finalmente terminato. Onorevoli colleghi, c’è nella Costituzione un articolo 131 che dice: “La forma repubblicana è definitiva per l’Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

Voi sapete che il progetto ha adottato il sistema della Costituzione rigida, cioè della Costituzione che non potrà essere variata se non attraverso speciali procedimenti legislativi, più complicati e più meditati di quelli propri della legislazione ordinaria: in modo che le leggi si potranno distinguere d’ora in avanti in leggi ordinarie, cioè in leggi che si possono abrogare e modificare con un’altra legge ordinaria, ed in leggi costituzionali che sono leggi per così dire più resistenti, leggi modificabili soltanto cogli speciali procedimenti di revisione stabiliti dalla Costituzione.

Ma con questo articolo 131 (n.d.s. – La numerazione definitiva degli articoli è poi mutata alla stesura definitiva della Carta) par che si introduca una terza categoria di leggi: quelle che non si potranno giuridicamente modificare nemmeno attraverso i metodi più complicati che la Costituzione stessa stabilisce per la revisione.

Dunque, la forma repubblicana non si potrà cambiare: è eterna, è immutabile. Che cosa vuol dire questa che può parere una ingenuità

13 Piero Calamandrei (Firenze, 21 aprile 1889 – Firenze, 27 settembre 1956) fu un insigne giurista e, nel 1946, fu eletto quale membro dell’Assemblea Costituente in rappresentanza del Partito d’Azione. Grandissimo fu il suo contributo al dibattito che portò alla stesura della nostra Carta fondamentale, dimostrando sempre di avere una capacità logica nella comprensione del diritto davvero fuori dal comune.

14 L’Assemblea Costituente fu l’organo preposto alla stesura della nostra Costituzione, le cui sedute si svolsero dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948. L’organo fu di origine elettiva e venne costituito proprio contestualmente al referendum istituzionale per decidere tra Monarchia e Repubblica il 2 giugno 1946, nelle prime libere elezioni che avvenivano nel nostro Paese dal 1924.

pagina 22 di 26

illuministica in urto colle incognite della storia futura? Vuol dire semplicemente questo: che, se domani l’Assemblea nazionale nella sua maggioranza, magari nella sua unanimità, abolisse la forma repubblicana, la Costituzione non sarebbe semplicemente modificata, ma sarebbe distrutta; si ritornerebbe, cioè, allo stato di fatto, allo stato meramente politico in cui le forze politiche sarebbero di nuovo in libertà senza avere più nessuna costrizione di carattere legalitario, e in cui quindi i cittadini, anche se ridotti ad una esigua minoranza di ribelli alle deliberazioni quasi unanimi della Assemblea nazionale, potrebbero valersi di quel diritto di resistenza che l’articolo 30 del progetto riconosce come arma estrema contro le infrazioni alla Costituzione”.

La Repubblica, come Calamandrei ebbe modo di affermare, diveniva quindi la forma definitiva di regime per l’Italia, che ovviamente non poteva in alcun modo perdere il suo ruolo di Stato indipendente e sovrano. Si noti peraltro che il giurista diceva questo benché, tra le righe del suo discorso, si leggesse perfettamente una velata critica a tale scelta date le sue idee federaliste che dunque venivano così accantonate per sempre.

Calamandrei inquadrò perfettamente la ratio15 della norma che fu poi approvata divenendo l’attuale art. 139 della Costituzione. Il fatto che, nel testo definitivo della Carta fondamentale, sia poi scomparsa l’espressa menzione al diritto di resistenza non cambia le cose. A tal proposito l’art. 52 Cost. ha comunque confermato il sacro dovere di difendere la Patria, dovere che comporta ovviamente anche la difesa della Costituzione stessa allorché essa dovesse essere minacciata.

15 Con il termine latino “ratio” si intende la ragione di una legge, ovvero ciò che essa concretamente significa.

pagina 23 di 26

3. Conclusioni

Costituire gli Stati Uniti d’Europa comporta – per definizione – la cessione della nostra sovranità all’esterno del nostro ordinamento, con conseguente dipendenza del territorio italiano rispetto al nuovo governo europeo, qualsiasi sia la sua forma giuridica.

L’Italia ed il suo popolo perderebbero la sovranità (che al limite condividerebbero con terzi Stati) e l’indipendenza, in aperto contrasto con il secondo comma dell’art. 1 della Costituzione.

La forma Repubblicana cesserebbe quindi di esistere e l’Italia stessa perderebbe il suo ruolo di Stato. Nascerebbe una nuova Nazione di cui l’Italia sarebbe una mera realtà geografica, e ciò in aperta violazione sia dell’art. 139 della Carta Costituzionale che dei “principi supremi” sui quali si fonda la Repubblica.

Avv. Marco MORI

(del foro di Genova)

pagina 24 di 26

BIBLIOGRAFIA

(per entrambe le Parti del paper) Si riporta qui di seguito la sola letteratura consultata:

– AA.VV., (ADAM Roberto, TIZZANO Antonio), “Lineamenti di Diritto dell’Unione Europea”, Giappichelli, 2014;
– AA.VV., (BIN Roberto, PITRUZZELLA Giovanni), “Diritto Costituzionale”, Giappichelli, 2013;

– AA.VV., (STROZZI Girolamo, MASTROIANNI Roberto), “Diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale. Dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona”, Giappichelli, 2011;
– AA.VV., (BARBERA Augusto, FUSARO Carlo), “Corso di diritto costituzionale”, Il Mulino, 2014;

– AA.VV., (Zagrebelsky Gustavo, Marcenò Valeria, Pallante Francesco), “Lineamenti di diritto costituzionale”, Mondadori Education, 2014;
– AA.VV., (Zagrebelsky G., Oberto G., Stalla G., Trucco C.), “3. Diritto pubblico”, Le Monnier scuola, 2007;

– BARRA CARACCIOLO Luciano, “Euro e (o?) democrazia costituzionale. La convivenza impossibile tra Costituzione e Trattati europei”, Dike Giuridica Editrice, 2013;
– CAVALLARI Chiara, “Manuale di Diritto dell’Unione Europea. Aspetti istituzionali e politiche UE”, Neldiritto Editore, 2015;

  • –  CONFORTI Benedetto, “Diritto internazionale”, Editoriale scientifica, 2014;
  • –  GERLI Simonetta (a cura di), “Compendio di Diritto dell’Unione Europea. Aspetti istituzionali e politiche dell’Unione”, Edizioni Giuridiche Simone, 2014;
  • –  GUARINO Giuseppe, “Cittadini europei e crisi dell’Euro”, Editoriale Scientifica, 2014;
  • –  GUARINO Giuseppe, “Ratificare Lisbona?”, Passigli editore, 2008;
  • –  LUCIFREDI Pier Giorgio, “Lezioni di diritto costituzionale”, Bozzi editore, 1994;
  • –  MARTINES Temistocle, “Diritto costituzionale”, curatore Silvestri G., Giuffrè, 2013;
  • –  TESAURO Giuseppe, “Diritto dell’Unione Europea”, Cedam, 2012;
  • –  VINCI Adele, “Compendio di Diritto dell’Unione Europea”, Dike Giuridica Editrice, 2015.

    In Rete (riviste online, blog e siti consultati):

  • –  http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/ atc04/struttura/

http://orizzonte48.blogspot.it/

pagina 25 di 26

  • –  http://www.giuseppeguarino.it/pubblicazioni/
  • –  http://scenarieconomici.it/
  • –  http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai003 2_it.htm
  • –  http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_it.htm
  • –  http://www.riscossaitaliana.it/
  • –  http://www.diritto.it/