Il Codice della protezione civile tratta delle attività di prevenzione, strutturale e non strutturale, di programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione; della gestione degli eventi calamitosi, delle emergenze e dei rischi qui descritti.
Dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
Capo I
Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile
Art. 1
Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)
Art. 5
Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull’utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.
Capo II
Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile
Sezione I
Eventi di protezione civile
Art. 7
Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.
Art. 8.
Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge
225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5,
comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge
152/2005)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale:
omissis
d) l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale; …….
Art. 13
Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
(Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)
…… strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; ……
Art. 15
Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge
343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005).
Recita il comma 5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.
Relativamente al valore e all’efficacia degli atti legislativi che vi sono trascritti, vi si riporta in nota il testo dell’art. 76 della Costituzione: « Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» L’art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Capo III
Attività per la previsione e prevenzione dei rischi
Art. 16
Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)
1. L’azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l’azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell’implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
Per rischio igienico-sanitario deve intendersi quello consequenziale a eventi calamitosi di natura meteo idrogeologica e idraulica.
Art. 19
Ruolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)
1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l’integrazione nelle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall’Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
Non siamo nel campo della Sanità, per la prevenzione e risposta a una pandemia e la comunità scientifica che l’art. 19 chiama a partecipare al Servizio nazionale di protezione civile non si identifica con i comitati di esperti nominati dal presidente del Consiglio.
Capo IV
Gestione delle emergenze di rilievo nazionale
Art. 23
Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)
1. In occasione o in vista di eventi di cui all’articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all’articolo 13, comma 1. In ragione dell’evoluzione dell’evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24. ….
Art. 24
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della
protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12
mesi.
4. L’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui
all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi
dell’articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi
dell’articolo 110 del codice di procedura civile, ….
Art. 25
Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)
1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
Art. 48
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225; ……
Considerazioni
Questo excursus normativo, per sommi capi, intorno al Codice della protezione civile ha voluto verificare la legittimità dell’attività normativa del presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dalla dichiarazione dello Stato di emergenza del 30 gennaio 2020 e la competenza del Dipartimento della protezione civile relativamente al rischio igienico-sanitario.
La genericità della terminologia non significa, però, polivalenza, ma il contrario.
DELIBERA
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 31 gennaio 2020
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma
1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26
ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e
integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia;
Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute
pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale
della sanita' del 30 gennaio 2020;
Viste le raccomandazioni alla comunita' internazionale della
Organizzazione mondiale della sanita' circa la necessita' di
applicare misure adeguate;
Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale
determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata
incolumita' connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno
interessando anche l'Italia;
Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento
alla necessita' di realizzare una compiuta azione di previsione e
prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere
straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettivita' presente sul
territorio nazionale;
Considerata la necessita' di supportare l'attivita' in corso da
parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale,
anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di
controllo alle frontiere aeree e terrestri;
Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute
ha rappresentato la necessita' di procedere alla dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 1 del 2018;
Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie per far fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018,
nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle
informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della
salute;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul
territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare
la grave situazione internazionale determinatasi;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), e dall'articolo 24,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la
dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato,
per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma
2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile
in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui
al comma 3.
3) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della
valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si
provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte