La Commissaria per la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare Kyriakides ha ammesso che i vaccini COVID, cui si fa riferimento, sono ancora sperimentazioni cliniche! E ciò nonostante la concessione dell’autorizzazione condizionata. Essendo farmaci sperimentali è illegale qualsiasi obbligo sia esso diretto, indiretto o con coercizioni di vario tipo. Ormai accertato che si tratta di farmaci sperimentali, il Governo italiano, il CTS e, forse, parte del Parlamento hanno commesso e stanno commettendo crimini!
Nuovo articolo su Il Cappello Pensatore, di Stefano Alì Non è importante il Regolamento UE 536/2014, ma l’interrogazione della Parlamentare Europea Rivasi e la risposta della commissaria europea Kyriakides Il clamore per l’entrata in vigore del Regolamento UE 536/2014 non è giustificato. Infatti cambia poco in tema di rispetto dei diritti umani nelle sperimentazioni cliniche. Dall’interrogazione parlamentare e dalla risposta, però, emergono aspetti importantissimi. La vicenda L’interrogazione. Lo scorso 7 dicembre 2021 la Parlamentare europea Michèle Rivasi ha posto una interrogazione alla Commissione Europea: L’applicazione del Regolamento 536/2014 ai vaccini COVID. La Parlamentare premette che tutti i vaccini COVID in atto utilizzati hanno ricevuto l’autorizzazione condizionata dall’EMA, che sono ancora tutti in fase sperimentale. Continua. Riconoscendo che i vaccini hanno ricevuto l’autorizzazione condizionata dall’EMA, poi chiede se il Regolamento UE 536/2014 rimane applicabile a questi vaccini fino alla fine delle sperimentazioni, anche dopo la concessione della autorizzazione condizionata rilasciata secondo regolamentazione (726/2004). Inoltre pone specifica attenzione sul “consenso informato”. La risposta La risposta – per conto della Commissione Europea – è affidata a Stella Kyriakides, Commissario per la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare. Esaminiamola: Il regolamento UE 536/2014 si applica da quella data in poi a tutte le sperimentazioni cliniche condotte nell’UE che sono state autorizzate secondo i suoi principi e aggiunge: Le sperimentazioni cliniche, a cui si fa riferimento con siti di sperimentazione clinica attivi in Europa, sono state autorizzate secondo i principi dell’attuale direttiva. Quindi la Commissaria esclude che il nuovo Regolamento si applichi alle sperimentazioni già autorizzate, e afferma che restano assoggettate alla direttiva attuale (Direttiva 2001/20/EC). Ma attenzione. La Commissaria, quindi, ammette che “quelle a cui si fa riferimento” (vaccini COVID) sono ancora sperimentazioni cliniche! E ciò nonostante la concessione dell’autorizzazione condizionata. E, poi, precisa: Sia le regole attuali che quelle future per le sperimentazioni cliniche in Europa richiedono agli sponsor di tali sperimentazioni cliniche di rispettare i principi di buona pratica clinica. In buona sostanza, la Commissaria chiarisce che sia le regole attuali (Direttiva 2001/20/EC) sia quelle future (da domani, Regolamento 536 del 2014) richiedono il rispetto dei principi di buona pratica clinica. Normative a confronto A ben vedere, le disposizioni in vigore fino al 30 gennaio 2022 non differiscono, nella sostanza, da quelle in vigore dal 31 gennaio 2022. Questo l’art. 28 del Regolamento 536/2014. Nella direttiva 2001/20/EC l’argomento era diviso in tre articoli: Il primo, l’art. 3, di carattere generale, l’articolo 4, specifico per i minori, Infine, l’art. 5 su soggetti adulti incapaci. In effetti cambia poco. Anzi, forse, la precedente Direttiva è ancora più stringente per alcuni aspetti. L’importanza dell’interrogazione sul Regolamento 536/2014. L’interrogazione e la risposta, però, eliminano definitivamente l’equivoco sulla sperimentazione in atto dei vaccini. Adesso non c’è più dubbio e non è più contestabile chi sostiene che i vaccini sono farmaci sperimentali. In questo blog lo sostengo ormai da tempo, atti alla mano: Questi vaccini sono sperimentali. Sperimentazione del vaccino: stato dell’arte dai documenti ufficiali. Obbligo vaccinale? Una follia! e altri ancora. I “debunker” che si sono impegnati a “sbufalare” gli entusiasmi circa l’applicabilità del Regolamento 536, hanno sorvolato sulla questione importante: Essendo farmaci sperimentali è illegale qualsiasi obbligo. Sia esso diretto, indiretto o con coercizioni di vario tipo. Qui, ad esempio, l’articolo di “Open”: No! Un regolamento europeo sulla sperimentazione clinica non pone fine alle vaccinazioni anti Covid-19 entro il 31 gennaio 2022. Notare che l’eccitazione nel poter sostenere l’inapplicabilità del nuovo Regolamento, li impantana nella sperimentazione in atto dei farmaci: La sperimentazione illegale Devo sinceramente ammettere il mio sollievo. Se l’illegalità della somministrazione di massa e coercitiva di un farmaco sperimentale fosse introdotta solo dal 31 gennaio 2022, la violazione dei Diritti Umani fin qui perpetrata sarebbe stata legale. Estorcere il consenso informato con il ricatto non avrebbe costituito crimine se non dal 31 gennaio 2022. Si sarebbe trattato, infatti, di “illegalità sopravvenuta”. Invece l’interrogazione della Rivasi e la risposta della Kyriakides lasciano pochi dubbi. Ormai accertato che si tratta di farmaci sperimentali, il Governo italiano, il CTS e, forse, parte del Parlamento hanno commesso e stanno commettendo crimini! E questo per gli effetti della Direttiva 2001/20/EC e di svariati trattati internazionali (Norimberga, Oviedo, New York eccetera). Con o senza Regolamento UE 536/2014. Stefano Alì | |