633.-Negare l’Olocausto ora è un reato Si rischiano fino a 6 anni di carcere

 

10372958_10152418477946730_2976340221902290833_o

La legge passa con 237 sì. Seimila euro di multa a chi propaganda odio razziale!

Sì sono stati 237, i no 5, gli astenuti 102. In sostanza, il negazionismo diventerà un’aggravante, aggiunta alla legge Mancino, rispetto ai reati di discriminazione razziale e di stampo xenofobo. «Ieri, nell’aula della Camera, si è compiuto l’ultimo atto di uno straordinario impegno civico e culturale che ha visto protagoniste le massime istituzioni del nostro paese», ha detto il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Gattegna. Aggiungendo: «Con il via libera al ddl sul negazionismo che introduce una aggravante di pena per chiunque si renda responsabile di propaganda all’odio e di negazionismo della Shoah l’Italia scrive infatti una pagina storica della sua recente vicenda parlamentare e dota il legislatore di un nuovo fondamentale strumento nella lotta ai professionisti della menzogna tutelando al tempo stesso, con chiarezza, principi irrinunciabili quali la libertà di opinione e di ricerca».

«Il ringraziamento – aggiunge il presidente dell’Ucei – va in particolare a tutti quei parlamentari che hanno fatto sì che questo risultato potesse essere raggiunto nei modi e nei tempi più adeguati».

«Con l’approvazione di questo provvedimento, il Parlamento intende contrastare una delle forme più sottili e striscianti della diffamazione razziale, della xenofobia a sfondo antisemita e non solo, e in genere dell’incitazione all’odio». Così, in una nota, Chiara Gribaudo, vice-presidente del Gruppo Pd della Camera. Che ha aggiunto: «Abbiamo scelto, invece, di modificare l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 che ha recepito la Convenzione di New York del 7 marzo 1966 sulle discriminazioni razziali introducendo il contrasto di quelle azioni discriminatorie che trovano origine nella negazione o minimizzazione del genocidio degli Ebrei e di quello di altre minoranze che costituiscono uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste. Purtroppo, i gravi episodi di aggressione e denigrazione a sfondo razziale di cui sono teatro molte nostre comunità locali, ne sono una continua riprova».

chador-2

E, POI, IL NEGAZIONISMO. ADINOLFI (PDF): “E ORA COL DDL SCALFAROTTO ?”

Il ddl sul negazionismo, approvato ieri dalla Camera in via definitiva e diventato legge, configura un nuovo reato. Con l’introduzione del comma 3 bis all’art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (e successive modifiche) si dispone l’applicazione della pena “da due a sei anni se la propaganda, ovvero l’istigazione e l’incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale”.

Le opzioni future di cui parla Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia nell’intervista con Intelligonews sono collegate al ddl Scalfarotto. Il punto di partenza del ragionamento ruota attorno al sì di Montecitorio al ddl sul negazionismo.

Come valuta la nuova norma? La ritiene una legge che al di là del contenuto, si muove nel terreno border line del reato di opinione?

“Sicuramente è una legge che lavora sul terreno del reato di opinione. Non mi piacciono le leggi che lavorano sul reato di opinione, ho un fortissimo fastidio per i negazionisti, quindi sono dentro a un ragionamento che mi fa essere molto scisso. Certo, prevedere 6 anni di carcere per una affermazione di un’idea, per quanto insulsa e storicamente infondata, a me sembra preoccupante come premessa per conseguenze future”.Quali?

“E’ inutile nascondersi: il ddl Scalfarotto punta esattamente a quello stesso tipo non solo di traguardo normativo, ma persino di pena: anche per la cosiddetta istigazione all’odio omofobico è prevista la stessa pena; quindi non vorrei che questo passaggio fosse propedeutico a qualche altro passaggio normativo preoccupante”.

Applicando la stessa logica perché non estendere il campo di azione della legge anche ai crimini del comunismo?

“Noi dobbiamo ragionare sul fatto se proclamare un’idea sbagliata , orrenda o balzana possa essere prefigurato come reato. Se uno viene punito per un mix di ignoranza e opinione, beh sono molti i terreni dove questo mix fa danni. E se ognuno di questi danni fosse valutato con una pena fino a sei anni, io sarei preoccupato. Non è solo la questione del comunismo e del nazismo, è sopratutto la questione legata a tutti gli elementi di bioetica: io ad esempio considero eugenetica nazista ciò che è stato deciso in Svizzera sulla diagnosi pre-impianto, cosa succede? Che se io vado al potere posso mandare in carcere tutti quelli che negano che quella è eugenetica nazista, perché la loro opinione non mi piace? In altre parole: quel negazionismo lì, se io fossi al potere potrei applicarlo per far fuori i miei nemici? Questo è l’elemento preoccupante”.

Lei ha una griglia di temi che potrebbero rientrare nel recinto della norma?

“Vorrei spiegare a tante persone che un miliardo di bambini uccisi sono il più grande genocidio della storia e questo è il gravissimo genocidio dell’aborto che viene completamente negato. Se tu dici un dato oggettivo che riguarda l’Italia dove i bambini uccisi sono 6 milioni, sei passibile di irrisione e attacco violento”.

Questo dal suo punto di vista potrebbe essere inserito in un alveo legislativo?

“Io non voglio norme che permettano perfino a me di partire da una mia valutazione, ancorchè oggettiva, che mi permettano di attaccare con la galera i miei avversari. La tentazione quando hai in mano il potere è pericolosissima e quelli che lo fanno in nome di ideali libertari, costruiscono in realtà la società del Grande Fratello orwelliano”.

I crimini generati dall’odio o più semplicemente i crimini dell’odio, dall’inglese “hate crimes”, ricomprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone discriminate in base ad appartenenza vera o presunta ad un gruppo sociale, identificato sulla base, dell’etnia, della religione, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.

Sul piano giuridico, un crimine dell’odio si presenta come una norma penale che pone in rilievo l’aspetto discriminatorio del gesto violento e vi ricollega un aggravio di pena.

Un crimine dell’odio può riguardare tanto la violenza sulle persone quanto quella sui beni legati alla vittima. Anche i cosiddetti discorsi d’odio[1], dall’inglese “hate speeches”, possono considerarsi come crimini dell’odio, pur mantenendo una propria specificità.

La legge 25 giugno 1993, n. 205 è una norma della Repubblica Italiana che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici.

Emanata con il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 – convertito con modificazioni in legge 25 giugno 1993, n. 205 – è nota come legge Mancino, dal nome dell’allora Ministro dell’Interno che ne fu proponente (il democristiano Nicola Mancino).

Essa è oggi il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio.

L’art. 1 (“Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”) dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] è punito:

a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”

L’art. 2 (“Disposizioni di prevenzione”) stabilisce che “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” come sopra definiti “è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.” Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda fascista e razzista negli stadi, disponendo che “è vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli” di cui sopra. “Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.”

L’art. 4 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.”

La “legge Mancino” si colloca all’interno di un complessivo quadro normativo volto a sanzionare le condotte riconducibili al fascismo e al razzismo. Le principali fonti normative al riguardo sono le seguenti:

la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo comma, stabilisce che “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”;
in attuazione della predetta Disposizione, la Legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, all’art. 1, precisa che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista:
esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica,
o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione,
o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza,
o svolgendo propaganda razzista,
ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito,
o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista;
la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, è stata recepita dall’ordinamento italiano con legge 13 ottobre 1975, n. 654.
Tale Convenzione dichiara nel suo preambolo, fra l’altro, che “gli stati parti della presente convenzione [sono] convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, [e che gli stati stessi sono] risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziali nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali”.

In conseguenza la medesima Convenzione, all’art. 4, stabilisce che “gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale”.

Sempre nel medesimo art. 4 della Convenzione, gli Stati contraenti “si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo […] ed in particolare:

a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.”
La legge Mancino si richiama esplicitamente alle predette normative di riferimento[1].

Il dibattito sulle modifiche[modifica | modifica wikitesto]
Da tempo si discute in merito ad una possibile estensione della Legge Mancino ai reati basati sulla discriminazione in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere[2][3]. La proposta, anche in alternativa all’introduzione di una legge specifica, più volte votata in parlamento e mai passata, è stata sostenuta da Idv[5][6] e Pd, oltre che da tutte le principali associazioni LGBT italiane.

Un tentativo di estensione della legge Mancino ai reati di omofobia e transfobia è tuttora in corso, grazie all’accordo PD PDL e Scelta Civica, il dibattito in aula inizia il 26 luglio 2013 e trova la forte opposizione di tutta la Lega Nord. La proposta è stata presentata da più di 220 parlamentari e porta la prima firma dei deputati Scalfarotto (PD), Chimienti (M5S), Tinagli (Scelta civica), Zan (SEL). 

Lascia un commento